di M. Bellesia
Prima di entrare nel merito della definizione giuridica-contabile della riscossione delle entrate, occorre evidenziare che la riscossione rappresenta la seconda fase del procedimento (amministratio-contabile) di acquisizione delle entrate, che inizia, normalmente a seguito dell’approvazione di un bilancio finanziario preventivo, con l’accertamento dell’entrata e termina, se non vi sono peculiarità specifiche, con la riscossione e il versamento della somma di denaro da parte del Tesoriere dell’Ente o di un altro agente riscuotitore.
Tutti i procedimenti di entrata, conclusi e non conclusi, trovano rappresentazioni di sintesi nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in generale nel rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del Tuel.
Le fasi di acquisizione delle entrate sono disciplinate dalla legge, dai principi contabili e dal regolamento di contabilità dell’Ente, ai sensi degli artt. 178 e segg. del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Le fasi del procedimento di acquisizione delle entrate sono:
1. l’accertamento (art. 179 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
2. la riscossione (art. 180 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
3. il versamento (art. 181 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
La riscossione consiste nel materiale introito delle somme di denaro dovute all’Ente da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione, ai sensi dell’art. 180 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Operativamente, la riscossione può avvenire in due modi:
1) su iniziativa di terzi, che versano direttamente le somme al tesoriere dell’Ente o ad altri eventuali incaricati della riscossione o attraverso sistemi di pagamento elettronici, quali, ad esempio, PagoPA.
A fronte dell’introito, il tesoriere e gli altri soggetti incaricati alla riscossione rilasciano una bolletta d’incasso o altri documenti informatici sostitutivi definiti nel regolamento di contabilità dell’ente o nella convenzione di tesoreria di cui all’art. 210, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 180, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell’ente, … anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente, richiedendo la regolarizzazione. L’ente procede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.”.
2) su iniziativa dell’Ente che può emettere un ordinativo d’incasso diretto al Tesoriere, che a sua volta provvede a riscuotere le somme ivi indicate (l’ordinativo di incasso è detto anche reversale).
L’ordinativo di incasso è un documento firmato dal responsabile del servizio finanziario (o da altro dipendente appositamente individuato dal regolamento di contabilità) trasmesso al tesoriere dell’ente tramite il sistema SIOPE+ e contenente l’ordine di riscuotere una determinata somma da un determinato soggetto debitore.
L’ordinativo di incasso riporta, ai sensi dell’art. 180 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) l’indicazione del debitore;
b) l’ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
e) l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
f) la codifica di bilancio;
g) il numero progressivo;
h) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
h-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Per le somme riscosse direttamente dal tesoriere in assenza di un preventivo ordinativo di incasso, l’ente deve provvedere alla loro regolarizzazione tramite l’emissione a posteriori del relativo ordinativo di incasso. L’ordinativo di incasso emesso a posteriori è detto anche “ordinativo di incasso a copertura” o “reversale a copertura”.
A riguardo, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al Punto 4.1, specifica:
“L’entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.
Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d’incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall’incasso, attribuendoli all’esercizio in cui l’incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio)…
Le entrate sono riscosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità.
Le modalità di attuazione della “riscossione” rispettano i seguenti principi:
– certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
– certezza della data del versamento e della causale;
– registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
– costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
– obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi;
– divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
– tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all’identificazione degli operatori.”.
La fase della riscossione è molto importante anche ai fini della redazione del bilancio preventivo di cassa. Infatti le previsioni degli stanziamenti di cassa devono essere definiti sulla base delle efffettive riscossioni che si prevedono di acquisire nell’anno considerato (N.B. il bilancio di cassa è annuale e non triennale).
Teoricamente, se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell’esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.
Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di ritardi nell’esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
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