La gestione delle delegazioni di pagamento e dei fondi vincolati negli enti in dissesto

Un ente in dissesto ha alcuni dubbi circa la competenza dei residui riferiti ai fondi vincolati e sulle delegazioni di pagamento, formulando alcune domande ai giudici contabili.

28 Maggio 2019
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Un ente in dissesto ha alcuni dubbi circa la competenza dei residui riferiti ai fondi vincolati e sulle delegazioni di pagamento, formulando le seguenti domande ai giudici contabili:

  1. Se compete tuttora all’O.S.L., alla luce delle modiche apportate all’art. 255 comma 10 del T.U.E.L., l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206;
  2. L’esatta data di decorrenza dell’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai Fondi a gestione vincolala.

La risposta ai dubbi del Comune è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale della Campania, nella deliberazione n.99 del 18/04/2019.

Le disposizioni legislative per gli enti in dissesto

Premette il Collegio contabile come la normativa (Art.252, comma 4, del Tuel) dopo aver stabilito che le competenze dell’organo straordinario di liquidazione (OSL) possono esplicarsi in una sfera temporale limitata, in quanto “riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, provvede ad elencarle come di seguito:

  1. rilevazione della massa passiva;
  2. acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

Le componenti della massa passiva sono indicate all’art.254, mentre il successivo art. 255 TUEL, rubricato “Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento”, contiene la disciplina relativa all’individuazione della massa attiva e dei mezzi a disposizione dell’ente per il risanamento della situazione di dissesto finanziario per la copertura della massa passiva.

Le gestioni vincolate

Il legislatore è intervenuto in merito alle gestioni vincolate, prima disciplinando quelle delle province e successivamente quelle dei comuni. In particolare L’art. 2-bis del d.l. n. 113/2016 ha introdotto una deroga alla disciplina contenuta nel comma 10 dell’art. 255 TUEL prevedendo che “(…) per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione”. Successivamente, l’art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che “In deroga a quanto previsto dall’art. 255, comma 10, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di liquidazione”, prevedendo, quindi, anche per le amministrazioni comunali quanto già disposto per le Province.

Infine, in ordine di tempo, è intervenuta l’ultima modifica legislativa contenuta all’art.36, comma 2, del d.l.50/2017 secondo cui “In deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione”. Inoltre, al comma successivo, è disposto che “L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”

In merito alla data di decorrenza della gestione dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata, la data da prendere in considerazione è per le amministrazioni provinciali il 25 giugno 2016, mentre per i comuni la data è quella del 1 gennaio 2017, ossia le date rispettivamente di entrata in vigore delle modifiche legislative.

Delegazioni di pagamento

Prima delle modifiche legislative, l’art.255, comma 10, del Tuel sottraeva all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 TUEL e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206 TUEL. Le modifiche legislative intervenuto hanno riguardato esclusivamente i residui relativi ai fondi vincolati. Pertanto, tutti gli altri residui, considerati nel comma 10 dell’art. 255 TUEL, pertanto, restano soggetti all’amministrazione dell’Ente, ivi compresi quelli relativi ai “debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206”. In altri termini, l’OSL non ha mai avuto competenza “all’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento, di cui all’art. 206 TUEL”.

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