La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 98 si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio riguardo alle norme che vietano la conferenza di incarichi di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali a coloro che hanno svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura nell’anno precedente.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del
decreto legislativo n. 39 del 2013 che vietano la conferibilità del nuovo incarico in casi simili. Questo divieto contrasta con le previsioni della legge di delega (n. 190 del 2012) e con l’articolo 76 della Costituzione, che non consente al Governo di introdurre limitazioni non previste dal legislatore delegante nell’esercizio della delega conferitagli dal Parlamento.
La Corte precisa che la legge di delega limita la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo ai casi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui la persona abbia svolto incarichi di natura politica nell’anno precedente. Gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico non rientrano tra le posizioni di provenienza ostative previste dalla legge di delega.
Le previsioni della legge di delega sono il risultato di un bilanciamento tra l’accesso al lavoro dei professionisti e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tuttavia, l’estensione di questa garanzia preventiva anche a casi privi di collegamento con incarichi politici è estranea all’obiettivo del legislatore delegante e non poteva essere introdotta dalla legge delegata.
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