La legittimità costituzionale dello “Split payment”

La Corte Costituzionale con la Sentenza n.145 depositata in data 16/6/2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Veneto sulla scissione dell’IVA dello “spit payment”, precisando che:

  • La disciplina censurata rientra pacificamente nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di «sistema tributario e contabile», come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente;
  • Alle Regioni non è riservata, in tale materia, alcuna potestà, né di tipo legislativo, né di tipo amministrativo. Ed infatti alle disposizioni impugnate è stata data attuazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, cui hanno fatto seguito varie circolari interpretative dell’Agenzia delle entrate;
  • Gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente riguardano tutti i soggetti che effettuano cessioni o prestano servizi alle pubbliche amministrazioni, ai quali il legislatore statale ha legittimamente imposto – ancora ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – un diverso sistema di versamento dell’IVA (introducendo, peraltro, procedure semplificate di rimborso);
  • Ciò che la Regione lamenta – il necessario adeguamento dei propri sistemi informativi al nuovo meccanismo di fatturazione – costituisce una mera conseguenza di fatto cui hanno dovuto adeguarsi tutte le pubbliche amministrazioni (è la stessa Regione, del resto, a rilevare che le disposizioni impugnate incidono su tutte le amministrazioni del sistema regionale);
  • Analogamente, la circostanza per cui la Regione non possa più compensare l’imposta sul valore aggiunto è una conseguenza che ricade sia su tutti gli operatori privati che intrattengono rapporti con le amministrazioni pubbliche, sia su tutte le amministrazioni pubbliche, nelle loro reciproche relazioni;
  • In tale contesto, la sfera di efficacia della disciplina statale impugnata non incontra alcun ambito costituzionalmente riservato alla Regione. Ne consegue l’inammissibilità delle questioni, per difetto di ridondanza.

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