La non corretta gestione del FPV quale sintomo di criticità programmatoria

10 Febbraio 2023
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La re-imputazione del Fondo pluriennale vincolato ad un solo esercizio con successiva nuova re-imputazione ad esercizi successivi è una irregolarità contabile che denota una scarsa programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, censurata dai principi contabili. Con queste motivazioni la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.24/2023) ha censurato le attività di utilizzazione del FPV di un ente locale oggetto di controllo.

Il fatto

A seguito della verifica dei conti di un ente locale, il Collegio contabile ha censurato il comportamento contabile di un ente locale che aveva re-imputato il Fondo pluriennale vincolato nel solo esercizio successivo e, una consistente quota di tale fondo ad inizio anno è stato rinviato all’esercizio successivo e a quelli seguenti.

Le indicazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili hanno ricordato l’importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell’acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Infatti, l’art. 183, comma 3, del Tuel stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (all. 4/1, p. 5.4. decreto legislativo n. 118/2011), l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. La Sezione di controllo ha ricordato, inoltre, che l’ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa “(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico”. In altri termini, gli enti locali debbono programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. A tal riguardo la Sezione delle Autonomie ha esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l’elemento determinante per l’efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell’istituto del Fondo pluriennale vincolato il quale, a seguito della modifica dei principi contabili operata con il d.m. 1 marzo 2019, viene costituito sull’intero quadro economico all’atto dell’avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l’obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell’esercizio successivo le risorse nel FPV evitando di far confluire le somme in economia, con l’obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.

Nel caso di specie, pertanto, l’ente dovrà riveda l’organizzazione, soprattutto il canale di comunicazione tra uffici tecnici e ragioneria, impostando la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati e attendibili – anche con riferimento agli importi di spesa previsti, evitando di portare sistematicamente delle quote rilevanti in economia o riportandole al nuovo anno- in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio, e implementando gli strumenti di controllo interno mediante l’applicazione degli indicatori di bilancio di cui al D.M. 22 dicembre 2015. Pertanto, avendo il FPV una funzione essenzialmente programmatoria, diviene evidente che le eventuali patologie si riverberano in termini di necessaria verifica tra quanto delineato negli atti fondamentali dell’ente e, in particolare, nel programma amministrativo di mandato e quanto effettivamente realizzato, segnatamente per ciò che concerne il controllo strategico e in termini di controllo sulla gestione.

 

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