La nozione di passività pregressa secondo la giurisprudenza contabile

Le passività pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa, riguardando debiti per i quali ab origine si è proceduto all’impegno contabile

9 Dicembre 2024
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di Enzo Cuzzola

Come ricordato dalla giurisprudenza contabile in diverse occasioni (cfr., recentemente, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Molise, nella delib n. 153/2024/PAR, depositata il 7 novembre 2024, richiamando sez. reg. di contr. Sardegna, delib. n. 33/2021/PAR), le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza; esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo.
Pertanto, le passività pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa, riguardando debiti per i quali ab origine si è proceduto all’impegno contabile, ma che, per fatti sopravvenuti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, determinando così l’incapienza dell’impegno contabile registrato in rapporto alle spese effettuate.

La copertura in bilancio delle passività pregresse, pur rispettando le regole della contabilità finanziaria potenziata relativamente all’iter procedurale sull’impegno contabile, risulta dunque insufficiente a fronteggiare le accresciute spese in origine stimate congruamente, essendo oneri che, pur se risalenti nel tempo, si sono manifestati nell’esercizio corrente (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 108/PAR/2024). In virtù della regolarità della relativa procedura di spesa, le passività pregresse costituiscono debiti rimasti insoluti, la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio della loro manifestazione (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 175/PAR/2023), senza che sia necessaria una ratifica da parte dell’organo consiliare, potendosi utilizzare l’ordinaria procedura di spesa di cui all’art. 191 TUEL mediante integrazione dell’impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto.
Solo nel caso di incapienza dei capitoli di spesa, dovranno essere effettuate le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il consiglio comunale (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 81/2022/PAR).

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Manuale essenziale di contabilità degli enti locali

Livio CipollettaLaureato in Economia e Commercio presso la Federico II di Napoli, ha frequentato un Master di II livello in «Organizzazione, Management, E-Government delle Pubbliche Amministrazioni». Assunto a seguito di corso-concorso RIPAM – VIII Bando CFCAM – per Funzionario Cat. D3 presso la Provincia di Napoli, si è occupato previo conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa, tra l’altro, del riuso sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata, della gestione contabile degli appalti di fornitura di sistemi di videosorveglianza territoriale e ambientale del territorio provinciale. Ha curato progetti per l’interazione telematica tra amministrazioni locali e Forze di Polizia, contributi a enti del terzo settore in materia di legalità e sicurezza, approvvigionamenti e trasferimenti destinati alle Forze dell’ordine. A supporto degli organi istituzionali si è occupato dello status economico dei consiglieri, degli approvvigionamenti e degli acquisti finalizzati all’esercizio delle loro attività istituzionali, del personale della direzione e di supporto ai gruppi consiliari.

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