Lo squilibrio di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, richiamato dall’art. 243-bis del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) quale elemento che legittima il ricorso al piano di riequilibrio, si traduce nell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità, a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e della correlata mancanza (o grave carenza) di liquidità disponibile, con la precisazione che tale squilibrio è “strutturale” quando il ripiano del deficit, sia esso da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio, esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi extra ordinem: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, nella sent. n. 9/2021/EL, depositata lo scorso 4 agosto, riprendendo quanto già affermato dalla Sezione per le Autonomie nella delib. n. 5/2018.
In ragione di ciò, secondo i giudici, l’utilizzo improprio dello strumento eccezionale e straordinario in luogo di quello ordinario (ripianamento negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura ai sensi dell’art. 188 TUEL) rende inammissibile il piano di riequilibrio per carenza dei presupposti di legge e ne preclude l’esame nel merito.
La sussistenza della condizione di squilibrio strutturale è fondamentale sia nell’ottica della verifica di un eventuale abuso nel ricorso al riequilibrio pluriennale, in deroga alla disciplina ordinaria di ripiano, sia nell’ottica della effettiva coerenza e proporzione con la situazione finanziaria, come richiesto dall’art. 243-quater, comma 3, del TUEL nonché dall’Allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118/2011 (in particolare dal postulato n. 8, e dai collegati postulati n. 10, n. 5. e n. 1).
In altre parole, tale accertamento va compiuto allo scopo di non consentire il ricorso al piano di riequilibrio per godere del più lungo termine, previsto dalla legge, per ripianare il deficit, in modo da poter sostenere spese che sarebbero precluse dal tempestivo risanamento del bilancio entro i rigidi termini previsti dall’art 188 del TUEL, e/o per non obbligare al dissesto enti che non sono in situazione di squilibrio strutturale, a causa di una mutata situazione finanziaria nelle more della omologazione del piano, non attribuibile alla sua esecuzione, ma ad eventi diversi che hanno avuto un impatto finanziario positivo.
Ne consegue che l’accertamento dell’esistenza della situazione di squilibrio strutturale sino all’emanazione della decisione è imprescindibile e va fatto con riferimento alla situazione finanziaria aggiornata (SS.RR. n. 4/2020/EL e n. 18/2020/EL), in primis dalla sezione regionale di controllo ed eventualmente dalle Sezioni Riunite in speciale composizione. Inoltre, secondo i giudici, l’accertamento deve essere più rigoroso ed esplicito quando relazione ministeriale e decisione sulla omologazione del piano sono intervenute a distanza di diversi anni, anziché nei ristretti tempi previsti dall’art. 243-bis del TUEL.
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