La possibile utilizzazione delle entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti

5 Aprile 2017
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I principi contabili armonizzati, la riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale, le continue spending review,  le nuove regole del pareggio di bilancio ed, infine, il blocco degli aumenti tariffari, stanno spingendo i Comuni alla ricerca di risorse finanziarie necessarie per assicurare alcuni standard dei servizi istituzionali, tra queste anche la possibilità di utilizzare parte delle risorse in conto capitale per finanziare la spesa corrente. Da tale necessità nasce la richiesta ai giudici contabili, da parte del Sindaco di un comune, sulla legittimità e sui limiti nell’utilizzazione delle entrate in conto capitale (oneri di urbanizzazione; monetizzazione di aree inerenti il rilascio di permessi a costruire; alienazione di un terreno) per finanziare spese correnti. Qui di seguito le motivazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che con la deliberazione 23/03/2017 n.81 risponde alle richieste del Sindaco.

Le indicazioni dei principi contabili e gli oneri da urbanizzazione

Evidenzia in via preliminare il Collegio contabile come il principio dell’“unità”, perno della contabilità armonizzata, a cui gli enti locali devono conformare la propria gestione finanziaria, dopo avere affermato che “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”- aggiunge che – “le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento”.

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