La possibilità dell’ente locale di dare contribuzioni per attività sportive

6 Ottobre 2017
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A causa del divieto espressamente previsto dall’art. 4,comma 6, d.l. n. 95/2012, secondo cui gli enti di diritto privato che forniscono servizi all’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, un’amministrazione locale si interroga sulla possibilità di stipulare una convenzione con una società sportiva locale, al fine di favorire le attività sportive calcistiche giovanili. In tale convenzione è previsto che l’eventuale contributo del Comune sarà reso solo a seguito di specifico progetto di sviluppo e promozione delle citate attività, da verificare a consuntivo, mediante specifica rendicontazione.

I contenuti della normativa

Il d.l. n. 95/2012 prevede all’art. 4, comma 6 quanto segue “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

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