La presenza di un solo dipendente non giustifica la mancata costituzione del fondo e la sottoscrizione del CCDI

24 Gennaio 2024
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A fronte della risposta di un ente locale, sulla mancata costituzione e sul relativo accordo decentrato in presenza di un solo dipendente, la Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n. 2/2024) ha ammonito l’ente locale e il revisore dei conti, dell’obbligatorietà della costituzione e dell’accordo decentrato, anche in presenza di un solo dipendente, in ossequio ai principi contabili che non ammettono eccezioni.

Il fatto

Dal questionario il magistrato istruttore ha avuto modo di accertare come, alla domanda di costituzione del fondo del salario accessorio, la risposta è stata “non ricorre la fattispecie” fornita dall’Organo di revisione alla domanda relativa alla certificazione della costituzione del fondo per il salario accessorio, nonché, a fronte della mancata sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo entro fine anno, riguardo all’omesso vincolo nel risultato di amministrazione delle corrispondenti somme. A fronte della domanda posta all’ente locale, la risposta è stata quella che “Il fondo non è stato costituito per l’unico dipendente rimasto in servizio al 31/12/2020” e che “Non essendo stato costituito il fondo, non è stato posto in esser nessun accordo decentrato integrativo”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Premette il Collegio contabile come, la normativa legislativa e contrattuale, preveda la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali, a prescindere dal numero. Pertanto, ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali. La giurisprudenza contabile, inoltre, ha avuto modo di precisare come, la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articoli secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia l’individuazione in bilancio delle risorse, l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente – o del responsabile di settore – e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’Organo di revisione; la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Il principio contabile al punto 5.2, precisa che “… Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio …”. Pertanto, solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate. In altri termini, l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa; difatti “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante”. Infine, le risorse destinate al trattamento accessorio, una volta firmato il contratto decentrato integrativo, devono essere imputate contabilmente all’esercizio in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili andando a confluire nel fondo pluriennale vincolato di parte spesa corrente.

Conclusioni

In base a quanto evidenziato, l’Ente è invitato all’espletamento delle fasi descritte, prodromiche alla corresponsione dei trattamenti accessori, attivando tutte le procedure necessarie per il rispetto della tempistica menzionata, e l’organo di revisione è chiamato a vigilare sulla corretta costituzione del fondo, espletando le verifiche prescritte dagli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 8, comma 6, CCNL Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

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