La quantificazione del risarcimento del danno per la mancata stipula del contratto di mutuo da parte della banca aggiudicataria – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

A seguito di gara pubblica indetta da un ente pubblico al fine di individuare l’istituto di credito con cui stipulare un contratto di mutuo decennale, veniva dichiarato vincitore un istituto di credito che aveva previsto uno spread di 0,475%, più favorevole rispetto allo spread di 0,75%, offerto dal secondo istituto bancario della citata graduatoria. A seguito di invito alla stipulazione del contratto, l’istituto bancario aggiudicatario si è rifiutato di sottoscrivere il contratto di mutuo, rendendo obbligatorio lo scorrimento in favore del secondo classificato. La mancata stipula del contratto ha comportato per l’ente pubblico un esborso maggiore (differenza tra lo spread applicato) di cui ne ha chiesto l’accertamento al giudice amministrativo a fronte del danno subito per la mancata stipula del citato contratto.
Il TAR adito ha qualificato la responsabilità della banca come precontrattuale con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente corrispondete alla perdita economica pari alla differenza dei tassi applicati tra le due banche (ossia tra banca vincitrice e banca subentrante).
Avverso la citata sentenza ricorre l’ente pubblico al Consiglio di Stato al fine di fare riscontrare l’errore dei giudici amministrativi di prime cure, trattandosi di danno contrattuale e non precontrattuale, con la conseguenza che l’ente pubblico sarebbe ristorato non solo dell’interesse negativo (in caso di spese sostenute) ma del risarcimento del danno nella misura corrispondente al ‘maggior prezzo di aggiudicazione’, risultante dall’affidamento ad altra impresa (ex multis Consiglio di Stato,  Sez. IV , sentenza 6302/2014). A sua volta la banca ha proposto appello incidentale chiedendo il difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che difetterebbe il presupposto di una potestà amministrativa, in subordine in quanto la controversia in esame riguarda un contratto di mutuo, e dunque ‘servizi finanziari’ non disciplinati dal medesimo codice, né rileverebbe il fatto che sia stata esperita una procedura ad evidenza pubblica, per il principio per il quale – quando l’Amministrazione utilizza un procedimento pubblicistico per la scelta del contraente, senza esservi tenuta – la giurisdizione spetta comunque al giudice ordinario.

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