La regola dell’esigibilità nelle rilevazioni contabili (prima parte)

19 Maggio 2022
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La regola generale che occorre seguire nelle rilevazioni contabili è declinata dal Principio generale o postulato n. 16 contenuto nell’allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:

“16. Principio della competenza finanziaria:
…Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza….”

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, chiarisce che “La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. …”.

In caso di acquisto di beni e servizi (ad esempio, una fornitura di materiale per uffici, per mense scolastiche, o una attività di supporto informatico o logistico), il debito della PA diviene, di norma, “certo” e “liquido” dopo i seguenti eventi:

1) è stata consegnata la fornitura o effettuata la prestazione;

2) è stato emesso il provvedimento di liquidazione della spesa da parte del funzionario responsabile, con il quale, si ricorda, viene verificato il regolare svolgimento della prestazione e quantificato l’esatto importo da pagare da parte della PA, a titolo di controprestazione (c.d. “liquidazione tecnica” ex art. 184, commi 1, 2 e 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

3) è avvenuta la “liquidazione contabile” che si esplica nei controlli e nei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (tecnica) sottoscritti e trasmessi dal funzionario responsabile della fornitura alla Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento al fornitore (art. 184, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). In pratica, avviene normalmente che un unico atto amministrativo, denominato genericamente “liquidazione di spesa”, contenga sia la c.d. liquidazione tecnica, sia quella contabile.

Cio premesso, quando un debito certo e liquido diventa anche esigibile?

A riguardo interviene il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che fornisce le seguenti precisazioni:

– punto 2 “….Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.”

– punto 6.1 “La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l’obbligazione è esigibile.”

La succitata definizione di esigibilità sembra prendere in considerazione quella di cui all’art. 1183 cc, ovvero l’immediata esigibilità di un credito scaduto, con riferimento alla fase di emissione del provvedimento di liquidazione di spesa, ex art. 184 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Per quanto concerne invece la fase dell’accertamento delle entrate, il paragrafo 16, dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica:

“L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.”

Prertanto, la registrazione contabile segue il postulato n. 16 (paragrafo 16, dell’allegato n. 1 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118), secondo il quale “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
In pratica, occorre tenere distinte due procedure:

1) la registrazione contabile;
2) l’imputazione contabile.

Se le obbligazioni che comportano entrate e spese scadono nello stesso esercizio nel quale sono nate (cioè quando sono perfezionate), allora l’anno di registrazione sarà uguale all’anno di imputazione (della relativa entrata/spesa) e, quindi, non vi sono differenze rispetto alle rilevazioni contabili degli accertamenti e degli impegni dell’ordinamento precedente di cui al D. Lgs. 77/1995, poi trasfuso nel Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Quindi, l’elemento centrale della nuova contabilità armonizzata ex D. Lgs. 118/2011, consiste proprio nel criterio di imputazione contabile che segue non più il momento in cui sorge il diritto a riscuotere (come indicato nell’ordinamento precedente), bensì il momento in cui il medesimo credito giunge a scadenza.

L’art. 179, comma 3 bis del Tuel (con riguardo alla fase dell’accertamento) indica chiaramente che devono essere svolte due procedure, la registrazione e l’imputazione: “l’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza…”

Il punto 3.2. del “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria” precisa che “l’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario…”.

Una obbligazione che comporta una entrata “viene a scadenza o matura” nel momento in cui la medesima diventa “esigibile” ovvero quanto non vi sono ostacoli alla riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.

N.B. Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l’ammontare; è esigibile se maturato nell’esercizio.

( Domani sarà pubblicata la seconda ed utima parte)

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