La resa del conto dell’agente contabile consegnatario delle azioni dematerializzate. La tempistica

17 Marzo 2023
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Spetta al Sindaco la qualità di agente contabile consegnatario delle azioni, in mancanza dell’individuazione del dirigente responsabile. In merito alla resa del conto, vi sarebbe un disallineamento tra il termine di trenata giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e la chiusura della contabilità dell’azienda partecipata. La Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.90/2023) ha precisato le modalità di adempimento.

Il fatto

Il Sindaco di una ente locale consegnatario delle azioni dematerializzate di alcune società partecipate, pur a conoscenza della propria responsabilità quale agente contabile, in assenza della nomina del dirigente preposto alle società partecipate, ha espresso un dubbio circa la differenza tra la resa del conto dell’agente contabile, che deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, e l’approvazione del bilancio delle società partecipate ai fini della corrispondenza dei valori di conto.

Le indicazioni del Collegio contabile

Premettono i giudici contabili come, il consegnatario delle azioni deve rendere annualmente il conto della propria gestione compilando il modello 22 previsto dal D.P.R. n. 194 del 1996 denominato “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il giudizio di conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni “non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (ex art. 28, u.c. del R.D. n. 827 del 1924 – Regolamento generale di contabilità dello Stato), anche nella considerazione che sovente le pubbliche amministrazioni sono proprietarie di partecipazioni in soggetti privati c.d. non materializzate (Cass., SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007). Inoltre, ha stigmatizzato come l’esercizio delle funzioni, proprie dell’agente contabile, di maneggio/custodia “non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull’esercizio dei diritti spettanti all’azionista pubblico”, cosicché detto consegnatario “non può, quindi, essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto ( enfasi agg.), di atti di esercizio dei diritti all’azionista o del titolare di partecipazioni (quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l’esercizio di un diritto di opzione)”, salva ovviamente l’eventualità che l’Ente pubblico abbia impartito, come sempre dovrebbe accadere in ossequio ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità del pubblico agire, specifiche direttive all’agente contabile ai fini dell’esercizio dei diritti di azionista e che l’agente contabile non si sia attenuto a dette indicazioni prescrittive. Nel redigere il conto, tramite la compilazione del modello 22, l’agente consegnatario deve elencare i titoli delle partecipazioni dell’ente locale esponendone la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, indicando nella sezione “Motivi delle variazioni” le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, e ciò sia nel caso in cui i titoli abbiano natura documentale, che nel caso si tratti di titoli dematerializzati.

La giurisprudenza contabile ha precisato che, dare atto delle variazioni dei titoli necessariamente implica riconoscere la figura dell’agente contabile nel soggetto in grado di dare conto degli atti gestionali che dette variazioni hanno determinato, che porta ad individuare tale soggetto nell’organo o ufficio preposto alla gestione del servizio e al concreto esercizio nelle assemblee societarie del diritto di voto e degli altri diritti e facoltà di partecipazione societaria. Viene dunque a prevalere l’aspetto della disponibilità giuridica delle azioni, più che l’aspetto della disponibilità materiale e affermata, dunque, la figura dell’agente contabile consegnatario di azioni nel soggetto che gestisce la partecipazione societaria ovvero nel soggetto che per delega dell’Ente, esercita i diritti di socio.

In merito al valore da indicare nel suddetto modello 22, il Collegio contabile ha richiamato il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d. lgs. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, IV c., del codice civile. In aggiunta, meritano un richiamo ai i principi contabili previsti per il bilancio consolidato, i quali prevedono, in ordine alla data di riferimento del bilancio della partecipata, il principio che “Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E’, tuttavia, accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea”. Pertanto, la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, ha la finalità di consentire di prendere in considerazione nel bilancio del soggetto partecipante, le quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata, con l’effetto che, il valore originario della partecipazione, viene sistematicamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata.

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