Il quesito posto da un comune, avuto riguardo alla
corretta interpretazione degli
articoli 14, comma 6, e
24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in
materia di
società a
partecipazione pubblica), concerne la possibilità che l’ente, nell’ambito dell’attività di
ricognizione straordinaria delle
proprie partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del citato testo unico, preveda la
dismissione delle
società che versino nella condizione di cui all’art. 14, comma 6, del medesimo decreto, a mente del quale è vietato alle amministrazioni di costituire nuove società ovvero di acquisire o mantenere partecipazioni societarie nei medesimi settori in cui hanno operato società partecipate dichiarate fallite.
Le disposizioni legislative
L’art. 14, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che “Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”… Continua a leggere l’articolo
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