La esenzione di responsabilità del responsabile del servizio
Secondo i giudici contabili pugliesi deve essere accolta la mancata responsabilità erariale da parte del responsabile del servizio sull’omessa pubblicazione dell’incarico esterno conferito al professionista per difetto di legittimazione passiva del medesimo. Infatti, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificata dall’art. 3, comma 54, l. 244/2007, applicabile ratione temporis, prevede che le Pubbliche Amministrazioni “… sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto“.
Ora, secondo il Collegio contabile da un’attenta lettura della norma conduce alla conclusione che, fermo l’obbligo delle Amministrazioni, di per sé privo di sanzioni, di pubblicare sul sito internet le delibere di conferimento degli incarichi, la responsabilità erariale del dirigente “preposto” è da ricondursi non all’omessa pubblicazione in sé, ma come conseguenza della liquidazione del corrispettivo in assenza della pubblicazione. Ciò è confermato dall’art.15 del d.lgs. 33/2013, pur non applicabile alla fattispecie in esame, nel riproporre l’ipotesi di responsabilità erariale tipica già prevista dall’art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha espressamente chiarito che in caso di omessa pubblicazione “… il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto”.
Pertanto, a dire dei giudici contabili, risulta evidente come nulla è addebitabile in tema di responsabilità al dirigente tecnico essendo per contro l’eventuale responsabilità erariale da porsi in capo al responsabile dell’ufficio finanziario che, nel caso di specie, ha posto in liquidazione il corrispettivo spettante al professionista esterno, senza accertarsi se fosse stato espletato l’onere di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, sollecitando eventualmente gli organi competenti all’assolvimento di tale obbligo.
Così ricostruita la normativa, allora non sussistono elementi per imprimere, come evidenziato dalla Procura, la responsabilità amministrativa a carico del responsabile dell’Ufficio tecnico che, pertanto, deve essere assolto.
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