La Sezione delle Autonomie emana specifico principio di diritto sui diritti di rogito dei Segretari Generali

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 9/7/2015)

A fronte dei dubbi sollevati dalla disposizioni del d.l. n. 90/2014, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, è dovuta intervenire per risolvere il contrasto interpretativo delle Corti territoriali, emanando il seguente principio di diritto “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. Infine, per i Segretari di fascia C l’importo corrisposto dovrà essere depurato degli oneri a carico dell’Ente (contributi previdenziali e IRAP).

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