La sorte dell’importo una tantum ricevuto da una concessione di un bene commerciale

10 Ottobre 2023
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Se il bando di gara prevede l’introito del canone annuo in una soluzione unica anticipata, per tutta la durata della concessione di un bene commerciale, la contabilizzazione del medesimo appartiene alle entrate extratributarie dell’esercizio in cui l’entrata è acquisita. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.189/2023).

La domanda del Sindaco

In attesa della conclusione dell’esperimento di una gara per l’assegnazione di una farmacia comunale, è previsto che il futuro concessionario dovrà corrispondere in via anticipata all’Ente l’importo complessivo dei canoni annuali, quantificato in un importo una tantum. Il Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile finanziare con tale entrata le spese correnti nella considerazione che la concessione in argomento rientra nel patrimonio disponibile dell’Ente, ed in quanto tale assoggettata al regime commerciale, mendate opportuna variazione di bilancio.

La risposta

Il Collegio contabile dopo aver premesso che, ai sensi dell’art. 175 TUEL, le variazioni al bilancio devono essere disposte entro il termine generale del 30 novembre di ciascun anno, entra nel merito della richiesta di parere al fine di verificare la collocazione contabile della entrata prevista per l’attività descritta, ossia è stato chiesto solo la “mera” classificazione contabile dei canoni spettanti all’Ente locale. In questo caso va rilevato come la norma di riferimento è costituita dall’art. 15 del d.lgs. n. 118/2011 (recante “Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate”). Inoltre, l’all. 13/2 al d.lgs. n. 118/2011 contiene l’elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata degli Enti locali, ove figura, tra l’altro, il Titolo 3 “Entrate Extratributarie”. Quest’ultimo, a sua volta, ricomprende anche la Tipologia 100, concernente la “vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”.
In altri termini, in risposta del quesito del Sindaco, il Collegio contabile ritiene che “l’entrata deve essere imputata, in seno al Bilancio preventivo, al Titolo che risulti maggiormente rispondente alla natura dei proventi, avendo riguardo alle denominazioni contenute nell’allegato n. 13/2 al d.lgs. n. 118/2011, fermo restando che le decisioni relative all’applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica rientrano nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Ente locale istante”.

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