La sospensione e riammissione in servizio del Comandante della Polizia Locale, lascia indenne il Sindaco dal danno erariale per le spese sopportate dall’ente

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 20/9/2013)

Il fatto oggetto di rinvio a giudizio contabile nasce dalla sospensione del comandante della Polizia Locale (assunto ai sensi dell’art.110 comma 11 del TUEL), di un comune capoluogo di una provincia lombarda, e successivamente riammesso in servizio dal giudice del lavoro.
La Procura della Corte dei Conti ha rinviato a giudizio il Sindaco per aver sospeso in modo illegittimo il comandante e per aver successivamente il comune sopportato le spese sia in sede di conciliazione, per il danno subito dal Comandante per l’illegittima sospensione dal servizio, sia quelle legali per la difesa in giudizio del comune e quelle disposte dal Tribunale per spese di lite.
Su tale rinvio a giudizio si è espressa la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nella sentenza n.221 del 18/09/2013.

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