La spending review contro l’autonomia degli enti

Il Sole 24 Ore
13 Giugno 2012
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Le misure contenute nel decreto legge sulla spending review (52/2012, approvato dal Senato e in attesa di iniziare l’esame alla Camera) hanno ricadute complesse sugli enti locali. E, in alcuni casi, mettono all’angolo la loro autonomia.
In particolare, l’articolo 5 del decreto attribuisce al commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa il potere di chiedere informazioni e documenti agli enti locali e di disporre che vengano svolte nei loro confronti ispezioni a cura dell’ispettorato per la funzione pubblica e della ragioneria generale dello Stato. Sin qui nulla di nuovo: agli enti locali sono già richieste numerose informazioni e le ispezioni sono già praticate e regolate dall’articolo 5 del decreto legislativo 149/2011.
Più problematica è l’applicazione agli enti locali della definizione – anche questa tra i poteri del commissario – per voci di costo del livello di spesa per acquisto di beni e servizi. Questa norma contrasta con l’autonomia di spesa degli enti locali, stabilita dall’articolo 119, comma 1, della Costituzione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza 417/2005, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 164/2004, che disponeva per le Province e per i Comuni con più di cinquemila abitanti la riduzione della spesa per il 2004 proprio per l’acquisto di beni e servizi per un ammontare non superiore al 90% della spesa mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003.
Inoltre, il commissario ha il potere di individuare i provvedimenti che determinano spese che possono essere soppresse, ridotte o razionalizzate e di proporre le modifiche. Ciò equivale a ledere l’autonomia regolamentare degli enti locali prevista dall’articolo 7 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000). E poiché i regolamenti sono adottati nel rispetto dei principi dello statuto, il decreto 52 intaccherebbe anche l’autonomia statutaria. Su proposta del commissario, sono possibili la sospensione, la revoca o l’annullamento d’ufficio di singole procedure relative all’acquisto di beni e servizi. Anche qui, è evidente la lesione dell’autonomia costituzionale di spesa degli enti locali. Inoltre, in base all’articolo 183 del Tuel, la prima fase del procedimento di spesa è costituita dall’impegno, che precisa la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio. Le successive fasi della spesa sono la liquidazione (articolo 184), l’emissione del mandato di pagamento e il pagamento a cura del tesoriere (articolo 185). La sospensione, la revoca o l’annullamento avrebbero l’effetto di creare gravi danni patrimoniali e d’immagine alla pubblica amministrazione e di ritardare i pagamenti.

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