La struttura a scalare del prospetto degli equilibri

5 Febbraio 2024
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Come è noto, l’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, stabilisce che gli enti pubblici “concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all’allegato 10 al rendiconto della gestione, previsto dal d.lgs. n. 118/2011”.
Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delibera n. 1/2024, depositata lo scorso 23 gennaio, il prospetto degli equilibri presenta una struttura a scalare che, distintamente per la gestione corrente e in conto capitale, evidenzia tre grandezze finanziarie:

  • il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale),
  • l’equilibrio di bilancio;
  • l’equilibrio complessivo.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo (delib. n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) hanno chiarito che:

il primo (“risultato di competenza”) non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione);

il secondo tiene conto anche dell’importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell’esercizio di riferimento (“equilibrio di bilancio”);

il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell’esercizio a quello dell’approvazione del rendiconto (“equilibrio complessivo”).

Al riguardo, anche la Commissione Arconet, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione dell’esercizio e la sua relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio, che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L’equilibrio complessivo, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

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