La transazione su sentenze esecutive. La corretta procedura contabile

I debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d’impegno.

20 Febbraio 2019
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I debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d’impegno.  La disciplina normativa in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, come noto, assume carattere eccezionale ed è finalizzata a ricondurre, nei casi tassativamente indicati dal legislatore, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Effettuate le citate premesse, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 25 gennaio 2019 n.2 chiede ad un ente locale sottoposto alla verifica dei conti consuntivi le ragione per le quali alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non sono stati riconosciuti, stante i principi che richiedono il loro riconoscimento con urgenza e comunque non appena il Responsabile del servizio ne venga a conoscenza. In ogni caso veniva richiesto all’Ente di fornire l’elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti in ciascuno degli esercizi finanziari sottoposti a verifica, secondo la classificazione definita dall’art. 194 del TUEL (lett. a, b, c, etc.), specificando ulteriormente, per ogni singolo debito:

  • gli estremi della delibera di riconoscimento;
  • l’origine della debitoria (fattura, sentenza, decreto ingiuntivo, etc.);
  • l’importo, la data in cui l’ente è venuto formalmente a conoscenza dello stesso;
  • l’annualità di bilancio su cui risulta impegnato l’importo;
  • la data del pagamento.

La risposta dell’ente locale

L’ente evidenzia come in prima battuta alcuni debiti che l’Ente aveva inizialmente considerato debiti fuori bilancio, sono stati poi ritenuti, dai responsabili dei relativi procedimenti, non rientranti in tale fattispecie perché essi hanno dato luogo all’approvazione di un atto transattivo da parte della Giunta Comunale. Infatti, dall’esame dei citati debiti è emerso come la negoziazione con il fornitore sia avvenuta a seguito di decreti ingiuntivi cui sono seguite transazioni, senza necessità di un loro riconoscimento in Consiglio Comunale.

Le osservazioni del Collegio contabile

In presenza di una transazione relativa ad un decreto ingiuntivo non esime dall’obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell’Organo competente che il testo unico degli enti locali ha individuato nel Consiglio comunale. Sul punto il Collegio contabile ha già avuto modo di esprimersi in altre occasioni, evidenziando come in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole, non essendo ravvisabile alcuna discrezionalità, l’ente dovrebbe procedere prima di tutto al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma determinata con la sentenza e poi, eventualmente, laddove sia ancora presente incertezza sull’esistenza o sull’ammontare del debito (es. perché la sentenza non è passata in giudicato) e ci sia disponibilità a procedere a reciproche concessioni, all’approvazione di una transazione. Non è possibile, infatti, in ogni caso e a prescindere dall’effettivo fine perseguito, non ottemperare ad un preciso obbligo di legge (il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva sfavorevole) avvalendosi di un istituto giuridico che, peraltro, per l’amministrazione pubblica, si presenta praticamente come un istituto di carattere eccezionale, visto che presuppone, tra l’altro, la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art.1966 del Codice civile).

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