La verifica dei pagamenti superiori a 5.000 euro

29 Marzo 2018
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di Enzo e Francesco Cuzzola
  1. Quadro normativo di riferimento

Dal 1° marzo 2018 la verifica Equitalia opera per tutti i pagamenti scatta superiori a 5.000 euro: il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018[1], in luogo del precedente limite di 10.000 euro); la materia è disciplinata dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell’8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.

  1. Soggetti obbligati al controllo; registrazione al servizio; accesso e richiesta verifica

I soggetti obbligati a verificare in via telematica, per i succitati pagamenti, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, sono le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2[2], del Decreto legislativo n. 165/2001.

L’Ente provvederà all’individuazione dei soggetti (cioè degli operatori) abilitati a tale verifica, come disposto dall’art. 30 della Legge n. 196/2003 (legge sulla privacy).

La nomina di tali soggetti potrebbe essere evitata qualora la designazione possa desumersi dalla pianta organica dell’Ente. In caso contrario la nomina:

  • deve essere effettuata con atto scritto;
  • occorre fare riferimento alle modalità individuate nel regolamento sulla privacy;
  • ha natura gestionale e quindi di competenza del dirigente o capo del settore;
  • può essere assegnata a più responsabili;
  • deve corrispondere ai requisiti richiesti dall’art. 29 della legge sulla privacy.

L’individuazione di tale soggetto comporta per l’ente la necessità di rivedere la fase di liquidazione della spesa; in particolare:

  • ad accentrare presso l’ufficio ragioneria i nuovi compiti di verifica, allungando i tempi per le liquidazioni (gli uffici che ne fanno richiesta devono attendere i tempi tecnici di risposta della richiesta);
  • oppure, come prevede la norma, individuare uno o più soggetti abilitati nelle varie aree di cui è dotato l’Ente, al fine di velocizzare le emissioni dei mandati.

Dopo l’individuazione del soggetto abilitato, lo stesso, sulla base dell’incarico assegnatogli, procederà alla registrazione sul portare www.acquistinretepa.it seguendo le apposite istruzioni. Prima di procedere all’emissione del mandato, il responsabile addetto a tale adempimento dovrà effettuare il controllo sulla regolarità di cui sopra, inserendo i dati da verificare, ossia il codice fiscale del beneficiario, l’importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

  1. Tipologia ed ammontare di spesa soggetti a controlli

È bene precisare che il D.M. n. 40 non aveva previsto alcuna forma di esclusione/esenzione delle verifiche presso Equitalia Servizi spa, estendendo pertanto tali controlli a tutti i pagamenti, e non aveva chiarito se il controllo fosse da effettuare sul pagamento o sul contratto.

La questione è stata risolta dalla Ragioneria Generale dello Stato, con le circolari n. 22/2008 e 29/2009, che hanno chiarito cosa debba intendersi per pagamento, prevedendo forme di esclusione soggettive ed oggettive, ed illustrando il comportamento da attuare per particolari operazioni. La circolare n. 22/2008 ha stabilito che il termine “pagamento” debba essere inteso in senso privatistico, ossia occorre fare riferimento all’adempimento dei un obbligo contrattuale. Il pagamento è l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale.

Anche se il beneficiario dei pagamenti è inadempiente, non possono essere bloccati i trasferimenti dei denari che, pur transitando per la pubblica amministrazione, non costituiscono un vero e proprio rapporto di reciprocità economica, in quanto non sono legate da una prestazione derivante da un obbligo contrattuale.  Nel caso in cui un’amministrazione proceda alla liquidazione di più fatture a fronte di uno steso fornitore con un unico mandato di pagamento che supera i 5.000 euro nasce l’obbligo della verifica in quanto le diverse fatture corrispondono a “diversi adempimenti di un’obbligazione pecuniaria” e pertanto, suscettibili di controllo nel caso in cui singolarmente superino l’importo di 5.000 euro.

Il divieto di artificioso frazionamento, imposto dal D.M. 40/2008, deve essere inteso nel senso che se il pagamento corrisponde con l’esatto adempimento di un’obbligazione pecuniaria, allora sarà sufficiente per la P.A. prendere atto delle pattuizioni contrattuali e delle relative scadenze stabilite.

Rientrano, invece, nell’ambito dei controlli Equitalia gli stipendi, i salari, le retribuzioni equivalenti e pensioni, in quanto derivanti da una prestazione.

Va ricordato inoltre che nell’importo maggiore di 5.000 euro è compreso anche l’importo dell’IVA; al contrario, tale importo non deve considerarsi nel caso dei pagamenti per i quali la P.A. deve ritenersi soggetta al regime di split payment[3].

  1. Esclusioni oggettive

La Circolare n. 22/2008, inoltre, ha introdotto una serie di pagamenti che per ragioni oggettive sono escluse dalla verifica, in particolare, le esclusioni possono derivare da:

  • erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; la circolare, a tal fine, fornisce anche un’elencazione di tali pagamenti stabilendo che è solo esemplificativa e non esaustiva (versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla persona, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternità per malattia o per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.);
  • l’esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all’azione revocatoria fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o di altre operazioni di indebitamento.
  1. Esclusioni soggettive

I soggetti pubblici, individuati dall’art. 1, comma 5, della Legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), pur indipendenti dal punto di vista finanziario, concorrono alla formazione del conto economico consolidato della P.A. e pertanto i pagamenti nei confronti di tali soggetti sono esclusi dalla verifica di regolarità esattoriale. In sostanza, nel caso di trasferimenti tra enti pubblici o a favore di società da questi totalmente partecipate, qualunque sia la causale relativa, non si effettua la c.d. verifica Equitalia.

  1. Esito della richiesta

Se Equitalia non risponde alla richiesta entro 5 giorni feriali successivi, oppure comunica che non risulta un inadempimento, l’Ente può procedere al pagamento del fornitore.

Se, viceversa, risulta un inadempimento, Equitalia deve comunicare:

  • l’ammontare del debito del beneficiario inadempiente, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;
  • l’intenzione dell’agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72-bis del D.P.R. 602/1973.

In questo caso l’Ente sospende il pagamento fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato per i sessanta[4] giorni successivi a quello della comunicazione (art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008).

 

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[1] Legge n. 205/2017, commi 986 e ss.
[2]2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
[3] Circ. MEF n. 13 del 21 marzo 2018.
[4] Prima della modifica introdotta con la citata Legge di bilancio 2018 con effetto dal 1° marzo 2018, il termine era di trenta giorni.

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