La verifica del maggior disavanzo nel conto consuntivo rispetto al riaccertamento straordinario

COME FARE: modelli operativi

Il sede del rendiconto di gestione l’amministrazione deve verificare se sia stato o meno assorbito il maggior disavanzo ottenuto in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Tale verifica è contenuta nel D.M. 02/04/2015 il quale stabilisce quanto segue sia in sede di rendiconto 2015 che in quelli successivi:

  • Nel rendiconto 2015. Gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all’esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l’esercizio 2016, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione;
  • Nel rendiconto 2016 e seguenti. Fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

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