L’accantonamento in tre annualità del fondo contenzioso: il warning della Corte dei conti

31 Marzo 2023
Modifica zoom
100%

Come è noto, il par. 5.2, lett. h, dell’Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 prevede che “In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente”; tuttavia, le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana della Corte dei conti hanno chiarito che “la possibilità di spalmare il contenzioso nel corso di un triennio è riconosciuta esclusivamente per quello di rilevante ammontare e di nuova formazione nel corso dell’esercizio” (relazione allegata alla decisione n. 6/2021/PARI).

Tale orientamento “restrittivo” è stato di recente ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sicilia, nella delib. n. 92/2023/PRSP, depositata lo scorso 15 marzo, che ha confermato “la necessità di accantonare l’intero importo totale frutto di una ragionevole e approfondita valutazione del rischio di soccombenza dell’intero contenzioso, consentendo il principio contabile citato il frazionamento per i giudizi di nuova formazione e di rilevante importo, sempre tenendo conto del possibile esercizio di conclusione del giudizio medesimo”.

La giurisprudenza contabile ha chiarito sul punto che “L’accantonamento al fondo rischi spese legali è un preciso obbligo e non una facoltà dell’ente. (…) Come precisato dal principio contabile è rimessa alla “prudenziale valutazione” dell’ente la diversa calibratura della quota di ripartizione dell’accantonamento tra gli esercizi del bilancio di previsione, rispetto alla regola dell’uguaglianza degli importi. Tuttavia, come emerge da un’attenta lettura del principio contabile, la ripartizione negli esercizi del bilancio di previsione pluriennale è considerata l’eccezione e non la regola, essendo ammessa in soli due casi: “nella fase di prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria” e, a regime, “in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante”. Di regola, invece, l’accantonamento (per l’importo totale) va effettuato nel primo anno successivo a quello dell’insorgenza del nuovo contenzioso e ciò viene ribadito dal principio contabile in due occasioni: sia quando viene disciplinata la fase di prima applicazione dei principi applicati (“fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)”), sia quando viene dettata la disciplina a regime (“gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio”)” (SS.RR. in sede giurisdizionale, sent. n. 31/2019, che stigmatizza lo stanziamento del fondo nel bilancio di previsione e non l’accantonamento in sede consuntiva).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento