Enti in esercizio provvisorio con stanziamenti inferiori ai mandati eseguiti
La problematica emersa in diversi enti riguarda il caso in cui si è in presenza di un valore dei residui inferiori all’elenco predisposto dall’ente in fase di avvio dell’esercizio provvisorio. Le giustificazioni fornite riguardano la necessità di elaborare il documento del bilancio prima della chiusura dell’esercizio, riportando il valore dei residui presunti ad una data antecedente a quella di elaborazione dell’elenco dei residui fornito al tesoriere per l’avvio del nuovo esercizio. Tale situazione genera una responsabilità in capo al tesoriere il quale in tale situazione non è in grado di acquisire gli stanziamenti del bilancio approvato quando risultino inferiori agli ordinativi di pagamento già registrati.
Variazioni dello stanziamento di cassa
Altra problematica operativa si verifica quando gli enti procedono agli stanziamenti di cassa solo nel momento di approvazione del rendiconto, in questo caso può avverarsi che il mancato adeguamento della cassa a fronte del riaccertamento ordinario pur non bloccando l’operatività del tesoriere, produce in ogni caso lo scarto degli ordinativi di pagamento per quei capitoli dove la cassa risulta maggiore di residuo più competenza.
Le indicazioni della Commissione ARCONET
Precisa la Commissione come in sede di riaccertamento ordinario, le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni dall’esercizio precedente agli esercizi successivi determinano la necessità di variare gli stanziamenti dell’esercizio in corso di gestione riguardanti non solo i residui e la competenza ma, anche la cassa, se necessario per evitare incongruenze riguardanti gli stanziamenti quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. Infatti, contestualmente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio, la Giunta deve variare il bilancio di previsione in corso di gestione per adeguare ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto (Art. 227 comma 6-quater del TUEL). Come già segnalato dalla Commissione, il tesoriere non è tenuto ad effettuare “verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio”, comprese le articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio. Di conseguenza il tesoriere acquisisce il bilancio di previsione e le relative variazioni anche se presentano “incongruenze”, ma deve rifiutare gli ordinativi di pagamento riferiti agli stanziamenti che presentano “incongruenze” quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. In conclusione sta all’ente locale e al tesoriere definizione dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze.
La Commissione, pertanto, invita gli enti locali a porre particolare attenzione sugli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione deliberato dopo il 31 dicembre dell’anno precedente, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, che non possono presentare un importo inferiore agli ordinativi già emessi, ovvero devono tenere conto dell’ammontare dei residui trasmessi al tesoriere per l’avvio dell’esercizio o della gestione provvisoria e delle successive modifiche.
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