L’adeguamento degli stanziamenti di cassa in presenza di esercizio provvisorio. Le criticità rilevate

6 Novembre 2018
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La maggioranza degli enti locali, in considerazione della necessità di acquisire elementi certi dalle varie leggi di bilancio, differiscono l’approvazione del bilancio di previsione oltre la scadenza del 31/12 dell’anno di riferimento. Si ricorda come fino alla data prevista del differimento, l’ente locale entri nell’esercizio provvisorio con le limitazioni di spesa previste ora dalla normativa armonizzata. I nuovi principi contabili, impongono altresì agli enti locali, entrati nell’esercizio provvisorio, di avere la capienza nei vari capitoli di spesa anche di cassa e ciò potrebbe creare difficoltà di riconciliazione con i conti del tesoriere. Tale difficoltà è stata recentemente rappresentata dall’ABI alla Commissione ARCONET del 17/10/2018 che ha rappresentato una serie di criticità, da parte del tesoriere, di riconciliare gli ordinativi emessi con i dati del bilancio provvisorio oltre che di cassa, in attesa del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. In merito alle previsione di cassa il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, precisa al punto 11.10 che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un’unica delibera della giunta che provvede, contestualmente,  alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l’esercizio in corso e al bilancio gestito nel corso dell’esercizio provvisorio. Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l’elenco definitivo dei residui iniziali. Inoltre, solo per i residui che devono essere incassati/pagati prima dell’approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali. A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l’esercizio in corso è necessario che l’ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all’adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza.

Enti in esercizio provvisorio con stanziamenti inferiori ai mandati eseguiti

La problematica emersa in diversi enti riguarda il caso in cui si è in presenza di un valore dei residui inferiori all’elenco predisposto dall’ente in fase di avvio dell’esercizio provvisorio. Le giustificazioni fornite riguardano la necessità di elaborare il documento del bilancio prima della chiusura dell’esercizio, riportando il valore dei residui presunti ad una data antecedente a quella di elaborazione dell’elenco dei residui fornito al tesoriere per l’avvio del nuovo esercizio. Tale situazione genera una responsabilità in capo al tesoriere il quale in tale situazione non è in grado di acquisire gli stanziamenti del bilancio approvato quando risultino inferiori agli ordinativi di pagamento già registrati.

Variazioni dello stanziamento di cassa

Altra problematica operativa si verifica quando gli enti procedono agli stanziamenti di cassa solo nel momento di approvazione del rendiconto, in questo caso può avverarsi che il mancato adeguamento della cassa a fronte del riaccertamento ordinario pur non bloccando l’operatività del tesoriere, produce in ogni caso lo scarto degli ordinativi di pagamento per quei capitoli dove la cassa risulta maggiore di residuo più competenza.

Le indicazioni della Commissione ARCONET

Precisa la Commissione come in sede di riaccertamento ordinario, le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni dall’esercizio precedente agli esercizi successivi determinano la necessità di variare gli stanziamenti dell’esercizio in corso di gestione riguardanti non solo i residui e la competenza ma, anche la cassa, se necessario per evitare incongruenze riguardanti gli stanziamenti quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. Infatti, contestualmente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio, la Giunta deve variare il bilancio di previsione in corso di gestione per adeguare ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto (Art. 227 comma 6-quater del TUEL). Come già segnalato dalla Commissione, il tesoriere non è tenuto ad effettuare “verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio”, comprese le articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio. Di conseguenza il tesoriere acquisisce il bilancio di previsione e le relative variazioni anche se presentano “incongruenze”, ma deve rifiutare gli ordinativi di pagamento riferiti agli stanziamenti che presentano “incongruenze” quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. In conclusione sta all’ente locale e al tesoriere definizione dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze.

La Commissione, pertanto, invita gli enti locali a porre particolare attenzione sugli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione deliberato dopo il 31 dicembre dell’anno precedente, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, che non possono presentare un importo inferiore agli ordinativi già emessi, ovvero devono tenere conto dell’ammontare dei residui trasmessi al tesoriere per l’avvio dell’esercizio o della gestione provvisoria e delle successive modifiche.

 

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