L’affidamento momentaneo esterno del servizio di ragioneria

5 Ottobre 2022
Modifica zoom
100%
Un ente locale di piccole dimensioni che, in assenza per dimissioni del responsabile finanziario, abbia affidato, momentaneamente, le responsabilità del servizio al Sindaco fino alla conclusione della procedura di copertura del posto vacante, ha accesso i riflettori della magistratura contabile di controllo sulla possibilità o meno che tali motivazioni fossero sufficienti per assegnare all’esterno il servizio di ragioneria. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.123/2022) ha fornito le proprie osservazioni sul punto osservando che le attività del responsabile finanziario rientrano in una pubblica funzione e, come tale, “non esternalizzabile”.

Il fatto

A seguito delle dimissioni del responsabile finanziario, la Giunta comunale con propria deliberazione avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione del servizio finanziario dell’ente”, in ragione dei tentativi condotti volti a verificare la possibile reggenza del servizio finanziario a tempo determinato, mediante incarico ex art. 110 del T.U.E.L. o convenzione con altro ente comunale (cosiddetto scavalco condiviso), sono state avviate le procedure per individuare e incaricare una società di servizi per la pubblica amministrazione per la gestione in via transitoria del servizio. La nuova amministrazione successivamente insediatasi, ai sensi dell’art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000, ha conferito al Sindaco le funzioni di responsabile del servizio amministrativo-contabile e il potere di adottare gli atti di cui all’art. 107 del T.U.E.L., per un anno e comunque fino a quando sarebbe stato possibile attribuire la responsabilità di detto servizio ad altro funzionario. Il Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha affidato per un periodo transitorio i servizi economico finanziari ad una società di servizi per la pubblica amministrazione l’attività di Service e Toutoring, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. Sempre il Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha proceduto anche all’affidamento all’esterno delle attività di istruttoria volte ad adempiere alle richieste della Corte dei Conti, trattandosi di attività che necessita di competenze specialistiche attualmente non presenti all’interno dell’organico comunale. Successivamente l’assunzione di un responsabile finanziario è stata inserita nel fabbisogno del personale.

Le osservazioni della Corte

I giudici contabili, pur prendendo atto della procedura di assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, ha rilevato che, dal un lato il Comune ha assegnato al Sindaco la responsabilità del servizio amministrativo-contabile ai sensi del richiamato art. 53, comma 23, L. n. 388/2000 ma, dall’altro, affidato ad una società di servizi per la pubblica amministrazione la gestione dei servizi finanziari comunali. In merito all’affidamento al Sindaco delle funzioni di

responsabile del servizio amministrativo-contabile e del potere di adottare gli atti

di cui all’art. 107 del T.U.E.L., si osserva che, nei Comuni, aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben

possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, come nel caso di specie, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell’Ente che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. E ciò senza che sia neppure necessario dimostrare la assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di incarichi ad esterni.

In merito alla questione dell’affidamento all’esterno della gestione dei servizi finanziari comunali, si rileva che il Comune ha attribuito a terzi estranei all’ente attività di collaborazione nello svolgimento di compiti tipici e istituzionalmente propri ed esclusivi del responsabile del servizio economico-finanziario, nei quali si estrinseca la gestione dell’attività finanziaria comunale (art. 153, comma 1, T.U.E.L.), quali, per esempio, la predisposizione del bilancio (art. 151, 153 T.U.E.L.), del rendiconto della gestione (art. 151, 153, 227-230 T.U.E.L.), la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (art. 153, comma 4, T.U.E.L.). La maggiore criticità, pertanto, concerne il ruolo del responsabile del servizio finanziario che, il legislatore con il d.l. n. 174/2012, circa l’ascrivibilità dell’attività di controllo interno sugli equilibri, connota l’attività del responsabile finanziario, ad una pubblica funzione, come tale “non esternalizzabile”. Infatti, le norme del d.l. n. 174 2012 delineano una architettura dei controlli basati sul necessario apporto degli organi comunali: in particolare, l’art. 147-quinquies del T.U.E.L., per quel che qui rileva, al comma 1, sottolinea che: “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”. In altri termini, la riconduzione di un ambito materiale di competenza comunale alle modalità di un’azione amministrativa di stampo autoritativo che sfocia in provvedimenti (come, ad esempio, le determinazioni di impegno di spesa) induce a ritenere che si tratti di una vera e propria funzione, non surrogabile, né tanto meno “esternalizzabile”. Ne consegue che l’ente locale non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell’organizzazione comunale.

Conclusioni

Secondo il Collegio contabile, pur prendendo atto dell’intervenuta urgenza di fronteggiare la situazione “inattesa” venutasi a creare, resta immutata la necessità che l’Ente si adoperi tempestivamente per la copertura del posto di responsabile del servizio finanziario resosi vacante e per una riorganizzazione degli uffici/servizi, evitando, per il futuro, che si verifichino carenze, seppur transitorie, del personale adibito all’espletamento di funzioni proprie del Comune e, come tali, “non esternalizzabili”.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento