In ragione di particolari vicende giuridiche, un ente locale ha potuto approvare il conto consuntivo successivamente ai termini di scadenza fissati dalla normativa, chiedendosi il Sindaco se, gli incentivi previsti in ambito tributario, potessero in ogni caso essere distribuiti al personale che aveva correttamente partecipato al recupero tributario, anche a fronte dell’apertura operata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.19/2021) sui termini di approvazione del bilancio di previsione, secondo cui gli incentivi sarebbero erogabili in caso di approvazione del bilancio di previsione anche dopo il 31 dicembre, purché entro i termini del decreto del Viminale di proroga del bilancio di previsione. Per la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.120/2022), in assenza di una specifica disposizione legislativa il rendiconto approvato oltre i termini di legge travolge l’erogazione degli incentivi tributari.
La richiesta del Sindaco
Un Sindaco ha esposto la seguente problematica ai giudici contabili, ossia se «ricorrendo i presupposti e le condizioni delineate nella [citata] deliberazione […], e facendo proprie le considerazioni di cui ai punti 4 e 5 […], le stesse motivazioni possano consentire un ulteriore ampliamento della norma, riconoscendo gli incentivi anche nel caso di approvazione del rendiconto oltre i termini prorogati ma comunque nell’esercizio di riferimento. Si aggiunga che l’approvazione del rendiconto 2020 è stata ritardata anche per le vicende giuridiche che hanno riguardato il Fondo anticipazione liquidità (sentenza Corte costituzionale 80/2021 e art. 52 d.l. 73/2021)».
La disposizione legislativa
Gli incentivi tributari sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018, secondo cui «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».
La decisione
Premette il Collegio contabile siciliano che se è vero che la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. n.19/2021 ha risolto la questione di massima relativa ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ai fii dell’erogazione degli incentivi tributari, considerando valida anche l’approvazione dei bilancio di previsione intervenuti nei termini del differimento disposto dal legislatore o dal Viminale, in merito all’approvazione del conto consuntivo ha avuto modo di rilevare che:
«appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, co. 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato». In altri termini, solo il differimento disposto dal legislatore di approvazione dei termini del conto consuntivo, permette all’ente locale di erogare legittimamente i citati incentivi, mentre in assenza di una specifica norma di legge, la questione si porrebbe contra legem che, come tale, non può essere accolta. Infatti, i bilanci consuntivi predisposti a livello territoriale locale, unitamente a quelli da redigersi da parte del complesso delle amministrazioni pubbliche, assolvono per il legislatore il preminente obiettivo per la «costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell’osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio» (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2020, § 3.3.1. del considerato in diritto).
In conclusione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della predetta circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione.
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