L’assegnazione degli incarichi ai dirigenti, da parte dell’amministrazione, è atto discrezionale non sindacabile dal giudice ordinario

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 19/9/2013)

Il principio della discrezionalità che caratterizza l’affidamento dell’incarico dirigenziale, si pone in linea con l’orientamento espresso anche da ultimo dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.18836 del 07/08/2013. La Corte precisa, infatti, che “in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (in modo conforme ex multis Corte dei Cassazione sentenza n. 20979/2009)”.

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