L’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità dell’attività aziendale può ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a partire dalla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese. È la conclusione alla quale arriva l’Inps, che ha recepito, con il messaggio 2835 del 24 aprile 2015, l’orientamento del ministero del Lavoro, espresso con la nota del 21 aprile.
Peraltro, si tratta di una fattispecie raccolta e confermata anche dal decreto interministeriale attuativo del nuovo Durc online (decreto del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 125 del 1° giugno scorso) che debutterà dal 1° luglio, in attuazione del Dl 34/2014.
La precisazione interviene su una linea di prassi ormai consolidata ma è funzionale a dirimere le criticità che si erano originate nella pratica sull’effettiva decorrenza dalla quale l’azienda potesse avere il rilascio del Durc: in particolare, sul fatto che dovesse essere negato il documento alle aziende che, pur avendo presentato la domanda, ma essendo in attesa del perfezionamento della procedura di omologa, si trovavano nell’impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti prima del deposito della domanda stessa di concordato.
Su questo punto era già intervenuto il ministero del Lavoro con l’interpello 41/2012, affrontando la problematica delle condizioni necessarie, per il rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo in continuità dell’attività aziendale, in base all’articolo 186-bis della legge fallimentare (in seguito alle modifiche disposte dal Dl 83/2012). Era stata dunque prevista la possibilità del rilascio del Durc per l’impresa, se il piano inerente il concordato omologato dal tribunale avesse contemplato l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale e se fosse stata espressamente prevista la cosiddetta moratoria indicata dall’articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della legge fallimentare, per un periodo non superiore a un anno dalla data dell’omologazione.
Secondo il ministero del Lavoro, l’ipotesi rientra nell’alveo dell’articolo 5, comma 2, lettera b), del Dm 24 ottobre 2007 secondo cui la regolarità contributiva sussiste nelle ipotesi delle «sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative». È un’apertura che si sposa con le finalità sottese alla procedura concorsuale perché offre all’impresa la possibilità di continuare a operare, garantendo la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Nel dettaglio, infatti, la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese (articolo 161 della legge fallimentare) determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive: lo stesso divieto coinvolge anche il pagamento dei debiti anteriori.
Come accennato sopra, l’impostazione descritta rimarrà valida anche con la piena operatività del Durc online: attraverso la nuova procedura, chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa impresa, potrà verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Case edili. L’interrogazione fornirà una certificazione che avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione, sostituendo a ogni effetto il Durc, come regolato nella sua veste attuale.
A questa innovazione si accompagnano, per le imprese interessate, indubbi vantaggi in termini di tempi e di costi rispetto al sistema in vigore oggi ma sarà opportuno gestire le situazioni particolari, come quella sopra esaminata: se l’interconnessione tra gli archivi degli enti coinvolti dal processo non sarà efficace, c’è il rischio che fattispecie di “potenziale” regolarità diano invece luogo a interrogazioni negative da parte di chi accederà alla piattaforma, dovute, appunto, al mancato aggancio di informazioni specifiche o allo sfasamento temporale nella loro acquisizione.
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