di M. Bellesia
Il tema delle anticipazioni di liquidità alle società partecipate o altri organismi partecipati, è regolato dal punto 5.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
“5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:
– da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili);
– dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).
Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.
Le concessioni di credito sono caratterizzate dall’obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.
Nel caso di concessioni di liquidità, l’impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.”.
Quindi, gli elementi caratterizzanti le anticipazioni di quidità a breve termine (o concessioni di credito a breve termine) sono i seguenti:
– la durata massima è un anno;
– non sono rinnovabili;
– devono essere restituite (non sono a fondo perduto);
– la delibera che approva l’anticipazione deve preverere un piano finanziario per il rientro;
– possono essere sia onerose che gratuite, poichè la legge non regola la fattispecie;
– devono essede adeguatamente motivate dall’eccezionalità dell’operazione, anche in funzione delle regole europee sugli aiuti di stato.
Le rilevazioni contabili in caso di anticipazioni di liquidità a breve termine sono le seguenti.
Rilevazioni in contabilità finanziaria:
BILANCIO FINANZIARIO |
|||
Entrate | Spese | ||
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate E.5.02.03.01.001 | Accertamento 100 | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni U.3.02.01.02.003 | Impegno 100 |
Mandato al momento della erogazione 100 | |||
Reversale al momento del rientro 100(eventuale residuo attivo se la restituzione non avviene nell’anno)
|
|||
Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali E.3.03.01.02.002 | Accertamento e reversale 2 |
Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale:
– al momento della concessione si rileva,
1.2.3.02.01.02.003 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni(SP) | a | 2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.(SP) | 100 | 100 |
– al momento del pagamento della somma si rileva,
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.(SP) | a | 1.3.4 Disponibilità liquide (SP attivo, voce A C IV 1 a) |
100 | 100 |
– al momento del rientro dell’anticipazione si rileva,
1.3.4 Disponibilità liquide (SP attivo, voce A C IV 1 a) |
a | 1.2.3.02.01.02.003 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni(SP)
|
100 | 100 |
– al momento della maturazione degli interessi si rileva,
1.3.2.07.02.01.002 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali (SP) | a | 3.2.2.01.02.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali(CE) | 100 | 100 |
– al momento della erogazione degli interessi si rileva,
1.3.4 Disponibilità liquide (SP attivo, voce A C IV 1 a) |
a | 1.3.2.07.02.01.002 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali (SP) | 100 | 100 |
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli enti locali “non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.” (ex art. 6, comma 19, del D.L. 31/5/10, n.78, convertito nella L. 30/7/10 n. 122 – Manovra finanziaria 2011)
Inoltre, gli enti locali non possono finanziare società partecipate in concordato preventivo. Vedasi la Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Calabria, nella deliberazione n. 29/2018/Par.
Negli ultimi anni le concessioni di credito dall’ente alle proprie società partecipate sono state al centro dell’attenzione, perché si sono spesso rilevate quale importante strumento di elusione delle norme riguardanti il patto di stabilità interno. L’elusione del patto di stabilità avviene poichè sia la spesa, sia la successiva entrata, non sono rilevate nel saldo valido per il calcolo degli obiettivi annuali, per cui, di fatto, si potrebbe spendere di più di quanto consentito dalla legge. Vedasi per approfondimenti Corte dei Conti, Sez. reg.Veneto, delib. 40 del 6/5/09; Corte di Conti sez. reg. controllo Toscana, par. n. 202 del 14/6/12; Corte dei Conti, Sez. Reg. Veneto, delibera n. 10/2010/INPR del 14/01/2010, “Indagine campionaria sui rapporti tra gli enti locali e le società e gli altri organismi totalmente o parzialmente partecipati nel Veneto”. Vedasi anche l’art. 1, c.428 e segg., della L. 24/12/12. n. 228 – Legge stabilità 2013, e la Circ. n. 5 del 7/2/13 relativa al patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015. Vedasi anche il caso del Comune di Alessandia – Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Piemonte sent. del 16/1/13. Vedasi, altresì, Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo per il Veneto, Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo per il Veneto, delib. 167/2013.
Le possibilità effettive di concedere crediti alla partecipate si è comunque ridotta a seguito dell’art. 35, c.8, del DL 24/1/12 n. 1, conv. nella L. 24/3/12, n. 27, che ha sospeso il regime di tesoreria unica mista, fino al 31/12/14 ed ha applicato il regime di tesoreria unica di cui all’art. 1 della L. 720/84; infatti la norma, spostando la liquidità dai tesorieri degli enti locali alla Banca d’Italia con un sistema di gestione più accentrato e vincolato, ha di fatto reso improbabile la gestione attiva delle giacenze di cassa e quindi anche l’impiego delle stesse in concessioni di crediti. Per approfondimenti in tema di gestione attiva della liquidità si rinvia a Corte di Conti Toscana par. n. 202 del 14/6/12 e Corte dei Conti, Sez. reg.Veneto, delib. 40 del 6/5/09.
Non devono, peraltro, essere trascurate problematiche connesse alla fattispecie in esame, quali il rating e l’indebitamento della società, le garanzie, la fissazione del tasso di interesse dell’operazione, il rischio che da prestito a breve termine si trasformi in prestito a lungo termine di difficile esazione e l’eventualità che si possa configurare come un aiuto di Stato non concesso dalla normativa europea (art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
Una fattispecie del tutto particolare è indicata nell’art. 31 del DL 24/4/14, n. 66, convertito nella L. 23/6/14, n. 89 (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate). La norma era finalizzata ad assicurate liquidità alle aziende partecipate al fine di poter smaltire i propri debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili con i fornitori ex art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Cantieri stradali: gestione della sicurezza e delle manutenzioni
Il volume contiene utili suggerimenti ed interpretazioni, suffragate dall’esperienza professionale e dallo studio della normativa e della giurisprudenza, per una corretta gestione dei cantieri stradali, nel rispetto della disciplina della circolazione stradale e delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una guida, volutamente snella e di rapida consultazione, che intende offrire un quadro sintetico delle norme a cui è indispensabile far riferimento e che contiene innumerevoli indicazioni operative alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Un apposito capitolo è stato, inoltre, dedicato al Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2019 (in vigore dal 15 marzo 2019) sull’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L’opera si propone, pertanto, di fornire un supporto di conoscenza e pratico agli uffici comunali, agli operatori di polizia stradale e dello SPISAL, nonché a tutte le figure professionali che, a vario titolo, svolgono la propria attività nell’ambito dei cantieri stradali. Girolamo Simonato, Comandante Polizia Locale di Piazzola sul Brenta (PD). Autore di pubblicazioni e docente in vari corsi di aggiornamento e convegni nazionali.Federico Cesarin, Assessore al Comune di Vigodarzere (PD), esperto e docente in corsi di aggiornamento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
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