Le condizioni di legittimità per le modifiche delle tariffe in sede di equilibri di bilancio

Approfondimento di V. Giannotti

La possibilità da parte dei comuni di poter procedere, in sede di equilibri di bilancio, a modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, è attribuita dall’art.193, comma 3, ultimo periodo, Testo unico degli enti locali secondo cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”. In altri termini, la norma consente agli enti locali di poter incidere sulle tariffe e sui tributi in caso di mancato raggiungimento degli equilibri di bilancio. I giudici contabili, su detta possibilità concessa dalla normativa rispondono ad un quesito posto da un ente locale.

 

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