Le conseguenze da errato accertamento ed incasso delle entrate da evasione tributaria

24 Ottobre 2023
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L’errata imputazione degli incassi da entrate da evasione tributarie generano l’inaffidabilità del risultato di amministrazione, avendo come logica conseguenza una non corretta valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 113/2023 della Corte dei conti della Liguria.

Il fatto

In ragione del disordine dei dati contabili, gli accertamenti e gli incassi ricevuti nell’anno 2022, a valere sui ruoli precedenti sono stati imputati fino alla minima consistenza dei residui, portando la differenza in eccesso degli incassi nell’anno di competenza, essendo maggiori dei residui in bilancio. Il disallineamento tra i dati dei ruoli e quelli riportati in bilancio, è stato oggetto di chiarimenti da parte dei giudici contabili. L’ente ha evidenziato che, al fine di evitare il citato disallineamento tra importi iscritti in bilancio rispetto ai ruoli messi, l’ente ha istituito un capitolo unico dei residui che raccolgono negli anni 2017 al 2022 il totale delle somme da incassare onde evitare l’incapienza dei residui sui vari incassi ricevuti. Al momento, ha precisato l’ente sono in corso invii dei solleciti relativi all’anno 2017, quindi si procederà alla redazione del ruolo coattivo di quanto non pagato. Inoltre, l’ente si è dotato, dal mese di luglio 2023 della procedura per poter individuare i versamenti relativi ai vari anni. In sede di rendiconto si provvederà ad eliminare i residui attivi relativi agli anni pregressi. In merito, invece, ai ruoli coattivi degli anni 2015-2016 e 2017 i provvederà ad incassare i versamenti su apposito capitolo in competenza, senza imputarli ad accertamenti relativi ad annualità non pertinenti, procedendo poi ad un accantonamento in avanzo. Lo stesso accorgimento sarà applicato in tutti i casi in cui l’incassato ecceda l’accertamento dell’anno di pertinenza. Per il 2020 ed il 2021 il minor incasso derivante dalla circostanza che una parte degli incassi già effettuata è stata imputata erroneamente ad annualità pregresse sarà esposto nel rendiconto dei prossimi esercizi come minore entrata.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili hanno richiamato l’ente procedere ad un’ordinata e corretta gestione delle entrate derivanti dal contrasto all’evasione tributaria, astenendosi dall’operare imputazioni non corrette e procedendo ad imputare i versamenti ricevuti ai pertinenti ruoli, nonché ad eliminare i residui per la parte incassata su esercizi precedenti, nel momento in cui questi verranno emessi correttamente.
Ricorda il Collegio contabile come il principio della contabilità finanziaria, al punto 4.1, all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 espressamente prescrive che “Le modalità di attuazione della “riscossione” rispettano i seguenti principi:
a) certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
b) certezza della data del versamento e della causale;
c) registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
d) costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
e) obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate;
f) divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
g) tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all’identificazione degli operatori.

L’ente, pertanto, è stato invitato a porre in essere un’attività di sistemazione e razionalizzazione dei propri crediti al fine sia di evitare che questi incorrano nella prescrizione, che di procedere alla corretta valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ciò appare di preminente rilevanza anche alla luce di dell’inaffidabilità del risultato di amministrazione.

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