Le conseguenze in caso di mancata approvazione del rendiconto generale entro il 30 aprile

15 Aprile 2022
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L’art. 151, comma 7, del Tuel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il rendiconto annuale della gestione dell’Ente locale è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.Il regime sanzionatorio in caso di ritardo o mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge, discende dal fatto che trattasi di un adempimento obbligatorio fondamentale nell’ordinamento giuridico degli enti locali.Il rendiconto rappresenta, infatti, un momento essenziale che caratterizza la gestione annuale e rappresenta una condizione primaria di verifica dei fatti avvenuti e, indirettamente, dell’attendibilità di tutto il processo di programmazione; con il rendiconto si compie l’imprescindibile processo di raffronto tra risultati attesi e risultati effettivamente raggiunti.

In tale contesto generale vale altresì la regola che il rendiconto riveste carattere di atto d’urgenza rientrante esclusivamente nei poteri del Consiglio dell’Ente, con particolare riguardo ai limiti derivanti la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ex art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò premesso vediamo assieme le sanzioni in caso di mancata approvazione del rendiconto.

1) Scioglimento del Consiglio e nuove elezioni

Nel caso di mancata approvazione del rendiconto da parte del Consiglio nel termine di legge (30 aprile dell’anno successivo) scatta la massima sanzione già prevista dall’ordinamento degli enti locali per l’inadempienza dell’approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero il potere sostitutivo del Prefetto e l’avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio con nuove elezioni.
L’ipotesi di infrazione è disciplinata dall’ art.1, comma 1-bis, del DL 30/12/2004, n. 314, conv., con modificazioni, dalla legge 1/3/2005, n. 26; l’art. 3, comma 1, lettera l) del DL n. 174/2012 ha esteso la norma suindicata all’ipotesi di mancata approvazione del rendiconto della gestione, introducendo l’art. 227, comma 2 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, attualmente, la fattispecie è prevista negli artt. 227, comma 2 bis e art. 141, comma 2, del Tuel.
Specificatamente, l’art. 141, comma 2, recita: “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 [quando non sia approvato nei termini il bilancio], trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo [ora il Prefetto] nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo [ora il Prefetto] assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.”.

2) Divieto di indebitamento

Non è possibile ricorrere all’indebitamento a decorrere dal secondo esercizio successivo (art. 203, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3) Sospensione pagamenti del Ministero dell’interno

Il ritardo nell’invio al Ministero dell’Interno della certificazione sul rendiconto di cui all’art. 161, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

4) Assogettamento ai controlli per gli enti strutturalmente deficitari

L’art. 243, comma 6, del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2 del citato art. 243 gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.
Detti controlli, riguardano soprattutto gli enti strutturalmente deficitari (ex art. 242 del Tuel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e comportano:
– l controllo di compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale;
– l’obbligo di copertura minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale (art. 172, c.1, Tuel; art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006).

5) Invalidità del bilancio preventivo del secondo anno successivo

Sulla base dalla constatazione che il rendiconto costituisce, altresì, un allegato al bilancio di previsione del secondo anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 9.3), potrebbe derivare l’illegittimità dello stesso bilancio preventivo, creando in questo modo le premesse per la nomina del Commissario e l’avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio (art. 227, comma 2 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

6) Impossibilità di applicazione dell’avanzo di amministrazione

Non è possibile applicare l’eventuale avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto se quest’ultimo non è stato approvato regolarmente e la relativa deliberazione non è divenuta esecutiva (artt. 186 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

7) Divieto di assunzioni di personale

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione (prima applicazione dal bilancio dell’anno 2017), dei rendiconti (prima applicazione dal rendiconto dell’anno 2016) e del bilancio consolidato (dal bilancio 2016), nonchè del termine di 30 gg per l’invio alla banca dati delle PA ex art. 13, L.196/09, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento (art. 9, c.1 quinquies e octies, DL 24/6/16, n. 113, conv. nella L. 7/8/16, n. 160).
Occorre però tenere conto della modifica apportata dall’art. 3-ter del DL 80/2021 al citato DL 113/2016, che consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale a prescindere dai tempi di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto, del bilancio consolidato e dell’invio dei dati alla BDAP. Al di fuori di questi casi, da considerarsi tassativi, il divieto è assoluto.

8) Potere sostitutivo del Governo

In via generale sussiste anche l’eventuale potere sostitutivo del Governo previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge (Si veda Corte dei Conti Molise delibera n.50/2007, 23 novembre 2007 e parere n. 26 del 5/9/07).

 

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