Le criticità di cassa e la correlazione con il riaccertamento straordinario dei residui

10 Aprile 2018
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Dall’esame dell’andamento delle anticipazioni di tesoreria è emerso come dal 2013 al 2017 il Comune abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell’anno, cui si aggiungono anche fondi a destinazione vincolata non restituiti, tanto che tali criticità venivano evidenziate come gravi da parte dei giudici contabili al limite della compromissione, anche in prospettiva, degli equilibri nel medio lungo termine, denotando una situazione al limite della sostenibilità finanziaria, oltre a violare il principio costituzionale secondo cui le anticipazioni di tesoreria debbono avere natura transitoria e non continuativa.

La difesa dell’ente

L’ente locale, a propria difesa, pur riconoscendo la situazione di criticità, evidenzia di aver correttamente rispettato i principi della contabilità armonizzata, avendo proceduto all’accertamento delle entrate ed al calcolo del FCDE in modo da garantire gli equilibri di bilancio, finanziando le spese mediante l’utilizzo di entrate di natura strutturale e non straordinaria. Al fine di dare concreta evidenza alle difficoltà riscontrate, oltre a precisare il peggioramento negli ultimi anni del grado di liquidità delle entrate strutturali, sia per il mutamento della loro composizione (entrate prevalentemente di natura tributaria ed extra-tributaria anziché, come in passato, da trasferimenti statali eo regionali) e la ben nota congiuntura economica, la causa principiale è da attribuire al passaggio alla contabilità armonizzata e, in modo particolare, al riaccertamento straordinario dei residui e al disavanzo derivante dal primo accantonamento al FCDE (che una norma di carattere straordinario ha consentito di ripianare in 30 anni).
In tale contesto, precisa l’ente locale, il ricorso all’anticipazione di tesoreria non è elemento rivelatore di uno squilibrio di bilancio, bensì è il riflesso di un meccanismo di disallineamento temporale tra entrate e spese che si riflette su un arco temporale ben più ampio di un solo esercizio finanziario. A tal fine cita il parere della Commissione ARCONET del 22/06/2016 che, facendo riferimento ad un ente che chiude l’esercizio finanziario senza aver restituito del tutto l’anticipazione di tesoreria, ripianando gradualmente il disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ripiana, al tempo stesso, gradualmente (ancorché in un arco temporale di più anni) anche il disavanzo di cassa. Secondo la Commissione, infatti, “se l’ente ha effettivamente intrapreso un percorso virtuoso diretto ad una migliore gestione dei propri flussi di cassa, l’importo dell’anticipazione non rimborsata alla fine del secondo esercizio sarà inferiore a quello dell’anno precedente. E così via negli esercizi successivi, fino al totale riassorbimento dell’anticipazione“.

Le indicazioni del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione 06/04/2018 n.81) non ritiene il piano trentennale “adottato” dall’Ente idoneo al superamento delle criticità evidenziate, né condivide quanto rappresentato dall’Ente sulla scorta del parere Arconet. Infatti, secondo il Collegio contabile ligure, il rientro del disavanzo da riaccertamento straordinario (determinato dalla costituzione del primo Fondo crediti dubbia esigibilità) è indipendente dai problemi di liquidità dell’Ente.
Difatti, questo ben può riassorbire la quota annuale di disavanzo mediante aumento di entrate che, però, non vengono riscosse. In tal modo si possono realizzare saldi positivi di competenza pur a fronte di saldi negativi di cassa, ciò che è accaduto al Comune oggetto di verifica. D’altra parte, continua il Collegio contabile, dai risultati in termini di incassi verificati negli anni, emerge in modo chiaro come la determinazione del FCDE non è causa del disavanzo e delle problematiche di cassa ma è, piuttosto, la fotografia di un quadro finanziario già esistente e perdurante nel corso degli ultimi esercizi finanziari. Precisato come i nuovi principi della contabilità armonizzata nulla hanno a che vedere con la crisi di liquidità e di cassa, la Sezione regionale ligure stigmatizza il non corretto ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Il ricorso alle anticipazione di cassa rappresenta un’operazione eccezionale da utilizzare per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non rientrante nell’ambito dell’ordinaria attività gestionale, che la trasformerebbe in un mezzo “fisiologico” per il pagamento delle spese, a testimonianza di una persistente sofferenza della gestione di liquidità che, invero, caratterizza l’attuale situazione di cassa dell’Ente.

La prassi di finanziare la spesa corrente utilizzando costantemente ed impropriamente anticipazioni di tesoreria, ed entrate vincolate, rappresenta in sostanza una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Nel caso di specie, tale violazione rischia di essere concreta e reale in quanto, come detto, il ricorso all’anticipazione di tesoreria è ormai “strutturale” e la stessa non viene mai interamente restituita, confermando, nel caso di specie, l’essenza di vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.

Passando ai principi della contabilità finanziaria potenziata, rileva il Collegio contabile, come per gli equilibri di cassa assume importanza particolare il principio n. 15 dell’equilibrio di bilancio rappresentato nell’allegato n. 1 al D.Lgs.n.118/2011 in ordine al pareggio complessivo di competenza e di cassa. Tale equilibrio si realizza attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa, attraverso la corretta applicazione di tutti gli equilibri finanziari, economici e pa-trimoniali. L’equilibrio di cassa deve essere rispettato non solo nella fase di previsione ma anche durante la gestione e nel risultato complessivo dell’esercizio che si riflette nei documenti contabili di rendicontazione.

Conclusioni

Al fine di poter superare in modo corretto le problematiche di cassa, la Corte territoriale invita l’ente locale ad adottare misure ulteriori e più efficaci rispetto a quelle già intraprese (rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, con riduzione della rata annua di ammortamento; mantenimento della aliquote e delle tariffe dei tributi a livelli elevati; implementazione delle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali; inserimento, nel Piano economico finanziario TARI per il 2017, di una maggiore quota di costo a titolo di copertura delle inesigibilità rispetto a quella prevista nei PEF degli esercizi precedenti; contenimento della spesa corrente nei limiti necessari a garantire i servizi istituzionali; mancato ricorso all’indebitamento) ed adottare un piano di rientro del disavanzo di cassa pianificando misure con orizzonte temporale più breve.

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