Le criticità rilevate sul regolamento per il conferimento di incarichi esterni

13 Maggio 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
In materia di incarichi conferiti a soggetti esterni, oltre al controllo sui singoli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, formano oggetto di esame anche i regolamenti emanati nella materia, da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, entro trenta giorni dalla relativa adozione e, nelle more dell’espletamento del prescritto controllo, il regolamento risulta comunque efficace. La Corte dei conti della Puglia (deliberazione n. 58/2024) nell’esame del regolamento ha indicato le diverse criticità con relativa adozione delle correzioni da parte di un ente locale.

Efficacia delle disposizioni regolamentari

Prima delle diverse criticità riscontrate in sede di controllo del regolamento sull’affidamento di incarichi esterni da parte di un ente locale, il Collegio contabile evidenzia come, secondo la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.6/2018) l’efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l’effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell’efficacia dell’atto. Nella logica di sistema la obbligatoria trasmissione in termini temporali ravvicinati ad un organo di controllo esterno come la Corte dei conti va finalizzata all’esercizio di competenze desumibili dalle norme che regolano l’attività dell’Istituzione. L’obiettivo, infatti, è quello di contenere la spesa pubblica per raggiungere l’equilibrio dei bilanci pubblici e per l’accertamento di tale finalità alla Corte dei conti è demandato un controllo di regolarità differenziato rispetto al controllo sulla gestione. Infine, a parametro delle disposizioni regolamentari vanno altresì assunti i limiti normativi di settore ed in particolare l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000.

Le criticità rilevate

Dall’esame del regolamento dell’ente sono emerse una serie di criticità che dovranno essere superate dall’ente mediante opportune integrazioni, secondo le indicazioni del Collegio contabile.
Una prima criticità è data dalle disposizioni regolamentari secondo cui “Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni del presente titolo né gli incarichi professionali né quelli ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione”. A dire del Collegio contabile, se è vero che sono esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005 gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (ex art. 7, comma 6-quater del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), non è invece corretto il generico riferimento a “incarichi professionali” quale categoria esclusa dal novero degli incarichi soggetti al regolamento dell’ente e, di conseguenza, alla normativa di riferimento. Infatti, non vi sono dubbi sul fatto che gli “incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca” siano da annoverare quali “incarichi professionali”, pertanto rientranti nella relativa disciplina regolamentare e, prima ancora, normativa. Pertanto, l’ente dovrà espungere dal proprio regolamento il riferimento agli “incarichi professionali”.

Una seconda criticità è dovuta ad una inammissibile esclusione, dagli incarichi per le collaborazioni, le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine. Infatti, la natura meramente occasionale delle prestazioni o la saltuarietà della medesima non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi. Di conseguenza, deve essere considerata illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, sulla base di una presunta natura occasionale e/o saltuaria dei medesimi. Anche in questo caso sarà onere dell’ente locale procedere ad una correzione e/o espunzione di tale esclusione.

Una terza criticità resta ancora dovuta al riferimento delle collaborazioni coordinate e continuative non più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente espunzione dal relativo regolamento.
Altra criticità è rappresentata dalla dizione contenuta nel seguente inciso “L’Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione …”. Per il Collegio contabile, l’oggetto costituisce un elemento fondamentale della prestazione e stabilire che l’ente “può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione” è in evidente contrasto con quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Anche in questo caso l’ente dovrà correggere il proprio regolamento espungendo la frase “indipendentemente dall’oggetto della prestazione”.
Il regolamento non contiene indicazioni specifiche sugli elementi da pubblicare in relazione agli incarichi conferiti, ossia gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae dell’incaricato, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Il Collegio contabile, pertanto suggerisce di integrare il regolamento.

Altra criticità è rappresentata dal termine breve di soli 15 giorni per la presentazione delle domande. A dire dei magistrati contabili, non sarebbe rispettata, con un termine così breve, il principio di proporzionalità e di massima partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati e ciò è in palese contrasto con i princìpi di buon andamento e di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Pertanto, l’ente dovrà inserire un termine congruo, pari ad almeno 30 giorni per i relativi avvisi, al fine di consentire la massima partecipazione possibile alle procedure comparative.

Altra censura riguarda il riferimento ad alcuni professionisti iscritti in appositi elenchi senza una specifica regolamentazione dei medesimi. In effetti, la previsione di tale elenco, privo di adeguata regolamentazione che assicuri, quanto meno, l’individuazione dei requisiti professionali da possedere, la selezione prodromica all’iscrizione, la temporaneità dell’elenco e la rotazione nell’affidamento degli incarichi, ecc., potrebbe anche costituire uno strumento atto a bypassare le procedure normativamente previste. Pertanto, anche dette disposizioni contrattuali andranno modificate da parte dell’ente.
Infine, anche se non espressamente regolamentato dal legislatore, l’ente non ha previsto un termine per l’inoltro alla Corte dei conti degli atti di affidamento degli incarichi per i quali sia previsto un compenso superiore a € 5.000,00. Tale termine di invio andrebbe inserito nel regolamento in modo ragionevole e rispondente alla generale esigenza di celerità dell’azione amministrativa in relazione ad ogni adempimento previsto dalla legge.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento