Accantonamento al fondo rischi in modo forfettario
Molti degli enti locali in sede di riscontro è emerso che l’accantonamento al fondo contenzioso, sia nel bilancio di previsione sia nel conto consuntivo, è stato calcolato in modo forfettario, ossia utilizzando parametri al di fuori delle regole e dei principi contabili. In questo caso, dopo aver evidenziato l’anomalia gli enti e i revisori dei conti sono stati invitati a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, ricordando la necessità di verifica degli obblighi di accantonamento e la contestuale esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude l’utilizzo di modalità di controllo a campione. Infatti, ai revisori è richiesto una verifica puntuale del contenzioso che si esplica nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza. In tale ambito il riferimento è rappresentato dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, ove è previsto che: “Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.
Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’Ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente.
Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). […] L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”. L’eventuale assenza di una verifica puntuale e certa potrebbe comportare specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini dell’art. 148, c. 4, del TUEL, oltre che ad essere oggetto di possibili implicazioni penali. Pertanto, è da escludere un controllo a campione mentre, al contrario, la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.
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