Mancata adozione di una delibera di Giunta ricognitiva
La giunta, in merito alla verifica del contenzioso in essere non solo ne deve essere a conoscenza, ma a lei è demandata anche la puntuale e corretta verifica di potenziali disequilibri prospettici, in assenza di una verifica effettuata dagli uffici e certificata dall’Organo di revisione contabile. Nel contenuto della delibera dovranno, pertanto, essere censiti tutti i contenziosi in essere distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
a) il debito certo – indice di rischio 100 per cento, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
b) la passività “probabile”, con indice di rischio del 51 per cento, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
c) la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49 per cento e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
d) la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10 per cento, con accantonamento previsto pari a zero.
Pertanto, solo la piena cognizione del reale contenzioso in essere, permetterà all’organo esecutivo la decisione circa l’allocazione delle risorse in bilancio.
Accantonamento a rendiconto e non a bilancio
Altra criticità che è emersa è quella con la quale gli accantonamenti vengono, da alcuni enti, effettuati solo in sede di rendiconto, ossia in assenza di una previa provvista finanziaria in sede del bilancio di previsione. Si tratta di una prassi non coerente con i principi contabili in quanto se il contenzioso è sorto il medesimo deve essere rilevato quale accantonamento nel bilancio di previsione, precostituendo la necessaria provvista finanziaria per evitare situazioni di criticità in sede prospettica.
Pertanto, a dire del Collegio contabile, il mancato accantonamento originario rappresenta comunque un vulnus ai principi dell’armonizzazione contabile che, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione.
Fondo rischi e passività potenziali
Al fine di comprendere la differenza tra passività potenziali e fondo rischi da contenzioso, il Collegio contabile rinvia ai contenuti del Testo Unico degli enti locali. L’art.167 del Tuel, suggerisce agli enti, dandone la facoltà, di stanziare alla missione “fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, mentre il punto 5.2. lett. h) del principio applicato dalla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), relativo specificatamente al fondo rischi da contenzioso, impone all’ente di effettuare accantonamenti di somme volte a tutelare l’ente in caso di eventuale ma probabile soccombenza o sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva a seguito di contenzioso instaurato. In altri termini, l’art. 167 citato, in quanto legge generale, prevede la facoltà di accantonare somme in fondi che non possono che essere necessariamente diversi dal fondo rischi da contenzioso, mentre il punto 5.2 lett. h), in quanto norma speciale, riguarda il fondo rischi per contenzioso ricollegato alla presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l’accantonamento a fondo rischi.
Debiti fuori bilancio in assenza di accantonamento
In alcuni casi si assiste al riconoscimento di debiti fuori bilancio in assenza dei relativi accantonamenti, denotando in tal modo la scarsa cura dell’interesse dell’ente alla puntuale ricognizione del contenzioso. Infatti, la finalità del fondo rischi è quella di non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie, ovverosia quella di preservare gli equilibri di bilancio, l’emersione di un debito fuori bilancio collegato a una vicenda legale appare il chiaro sintomo del mancato adempimento da parte dell’ente circa gli obblighi connessi alla corretta applicazione dei principi contabili.
Copertura assicurativa di spese legali
In due enti locali sottoposti a controllo è emerso la stipula di una assicurazione per il rimborso delle spese legali. Il Collegio contabile ha evidenziato che, l’art.3, comma 59 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto “la nullità in relazione al contratto di assicurazione con il quale un Ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità contabile. (…). In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei primi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”. Pertanto, un Comune non può assumere a carico del proprio bilancio il rischio costituito dalla eventuale condanna di amministratori dipendenti da parte della Corte dei conti per danni che abbiano causato all’ente di appartenenza (o ad altro ente) con il proprio comportamento colposo.
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