Tra le varie incongruenze, spicca, ad esempio, il fatto che la definizione dell’oggetto del tributo (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) è stata inserita solo con la manovra Monti, mentre avrebbe dovuto risiedere nella norma istitutiva dell’imposta. E, ancora, non è affatto chiaro cosa vi sia di sperimentale nell’Imu 2012, rispetto al tributo a regime, a parte, si spera, la rivalutazione dei coefficienti di moltiplicazione. Quali regole sono sospese e quali eccezionalmente applicate? Un tale modo di legiferare può essere tollerato (con molta fatica) solo in una situazione di emergenza.
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