La circolare n. 2/DF dell’11 maggio dal dipartimento delle Finanze fornisce i necessari chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e di trasmissione delle certificazioni, i cui termini sono stati definiti dal decreto emanato dal ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministero dell’Interno lo scorso 7 aprile.
Determinazione del maggior gettito
Innanzitutto vengono definite le fattispecie oggetto della certificazione.
Si tratta di:
• terreni che hanno subito variazione colturale
• fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso la caratteristica di “ruralità” ai fini fiscali e quelli che non risultano dichiarati al catasto
• immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato o altro, accatastati come E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale
• fabbricati classificati nel gruppo catastale B, il cui moltiplicatore è stato rivalutato del 40%
I modelli di certificazione approvati dal Dm 7 aprile 2010 sono due:
• il modello A va utilizzato da tutti i comuni, eccetto quelli delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, per certificare l’incremento di gettito Ici accertato nel 2009
• il modello B deve essere adoperato esclusivamente dai comuni del Friuli Venezia Giulia, della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, per certificare l’incremento di gettito Ici registrato nel 2009; nel modello va evidenziato anche il gettito relativo al 2007.
Nei modelli va indicata solo la differenza tra gli importi registrati come accertamento a tutto l’anno 2009 e il gettito registrato come accertamento nel 2006. L’importo va poi suddiviso tra le varie fattispecie imponibili che hanno generato maggior gettito.
La certificazione deve riportare solo valori uguali o superiori a zero e non è possibile effettuare compensazioni né tra le fattispecie che danno luogo a maggiori entrate e quelle che determinano una diminuzione del gettito, né tra le varie annualità oggetto della certificazione.
I modelli vanno sottoscritti dal funzionario responsabile Ici o, nel caso non sia previsto in organico o non sia stato ancora nominato, dal responsabile dei tributi del comune e dal responsabile del servizio finanziario. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi la gestione del tributo, il modulo va firmato sia dal responsabile del servizio finanziario del comune che dall’affidatario del servizio. Non è prevista la firma dell’affidatario nel caso in cui questi si limiti alla sola riscossione dell’Ici.
La certificazione va inoltrata solo per via telematica dal Comune alla Prefettura competente per territorio entro il 31 maggio 2010. Per le Autonomie speciali (regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e province di Trento e Bolzano) è previsto che le stesse ricevano le certificazioni dai rispettivi Comuni e provvedano, entro il 30 giugno, a comunicare al ministero dell’Interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio.
Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi prescritti per l’invio dei modelli sono stabilite sanzioni nei confronti dei comuni inadempienti. È prevista la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario relativo al 2010 fino a che il comune non si “mette in regola” mentre per le regioni a statuto speciale e per le province autonome la sanzione consiste nella sospensione dei trasferimenti a titolo di rimborso per il minor gettito Ici riferito alle abitazioni principali.
Fonte: FiscoOggi
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