Le modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile

Tramite il parere ed il visto di regolarità contabile il responsabile del servizio finanziario “effettua” materialmente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, sull’atto amministrativo nel quale è stato precedentemente apposto il parere di regolarità tecnica.

3 Settembre 2019
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di M. Bellesia

I controlli preventivi

L’art. 147-bis del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213/2012, definisce e regola il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il comma 1 del citato art. 147-bis prevede innanzitutto una fase preventiva contraddistinta dalle seguenti fattispecie di controllo:
1) l’apposizione sulle delibere della Giunta e del Consiglio del parere di regolarità tecnica da parte dei funzionari/dirigenti responsabili dei servizi, ex art. 49 del Tuel. Tale parere deve attestare “la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
2) sulle determinazioni dei responsabili dei servizi, l’attestazione della regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa avviene, implicitamente, con la sottoscrizione dell’atto da parte dei medesimi responsabili;
3) rilascio del parere di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, così come indicato dall’art. 49 del Tuel n. 267/2000;
4) rilascio del visto di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria su tutte le determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa (art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). Le determinazioni diventano esecutive con l’apposizione del visto (favorevole) di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Tramite il parere ed il visto di regolarità contabile il responsabile del servizio finanziario “effettua” materialmente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, sull’atto amministrativo nel quale è stato precedentemente apposto il parere di regolarità tecnica (o è stato sottoscritto l’atto, in caso di determinazioni); di fatto, ciascun responsabile di servizio in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla propria professionalità “assicura” la regolarità dell’atto amministrativo.

Si distinguono, pertanto, due momenti distinti:
1) la fase in cui avviene la verifica tecnico/amministrativa dell’atto amministrativo;
2) la successiva fase in cui il Ragioniere effettua le registrazioni contabili e verifica la regolarità contabile dell’atto amministrativo.

Giova ricordare che i pareri sulle deliberazioni ex art. 49 del Tuel sono resi in via preventiva, sono obbligatori, ma non vincolanti; vanno espressi in forma scritta, datati, sottoscritti ed inseriti nella deliberazione. I pareri negativi devono essere adeguatamente motivati.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è comunque effettuato, in via preventiva, anche dall’Organo di revisione tramite il rilascio dei pareri sulle delibere di cui all’art. 239 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

I controlli successivi

Il comma 2 del citato art. 147-bis prevede anche una fase successiva, peraltro limitata al controllo di regolarità amministrativa (non contabile), da svolgersi sotto la direzione del Segretario.  Tale fattispecie, che deve essere regolamentata da ciascun ente, riguarda il controllo delle determinazioni, dei contratti e degli altri atti amministrativi che sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo sono trasmesse ai responsabili dei servizi con le direttive per conformarsi alla legge in caso di irregolarità, all’Organo di revisione, all’OIV e al Consiglio dell’ente. Rientra nella tipologia di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile anche quello effettuato dall’Organo di revisione nell’espletamento delle proprie funzioni di cui all’art. 239 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. Si rinvia all’apposito capitolo L’organo di revisione.

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