Le regole durante l’esercizio provvisorio del bilancio

21 Gennaio 2021
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L’esercizio “provvisorio” del bilancio consiste in una particolare modalità della gestione finanziaria dell’ente e scatta in presenza di quattro condizioni:
1) è iniziato l’esercizio;
2) la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo non è stata adottata nel termine del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3) l’esercizio provvisorio è stato autorizzato per legge da un apposito decreto del Ministro dell’interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) si rientra nel periodo 1 gennaio – nuovo termine di approvazione del bilancio fissato sal suddetto DM.

Per l’anno 2021, il termine di approvazione del bilancio preventivo è stato inizialmente differito al 31 gennaio 2021, dall’art. 106, c. 3 bis, DL 34/20 crescita, DL 19/5/20, n. 34  conv. nella  L. 17 luglio 2020, n. 77.  A seguito delle decisioni in Conferenza Stato-città del 12/1/21 è previsto un ulteriore differimento al 31/3/2021. Il DM è in corso di emanazione.

Le regole durante l’esercizio provvisorio sono sintetizzate nella seguente tabella:

OGGETTO RIFERIMENTO

 

NORME

 

Stanziamenti di bilancio di riferimento Art. 163, c.1, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi punto 9.5, Principio della programmazione all. 4/1, D.Lgs. 118/11

 

Vedasi anche punto 8.1, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

“gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio….”

 

 

All. 4/1, D. Lgs. 118/11 “…in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato…”

Limite dei pagamenti Art. 163, c.1, Tuel, D.Lgs. 267/00. Gli Enti “effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”.

 

Divieto di indebitamento per investimenti Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00. “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento”.

 

Consentito il ricorso alle anticipazioni di tesoreria Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00 E’ consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria, di cui all’art. 222 del Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Tipologia di spese consentite:

– solo spese correnti

Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

Gli Enti “possono impegnare solo spese correnti…”

 

Tipologia di spese consentite:

– spese correlate

 

Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

Gli Enti “possono impegnare solo “eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro…”

 

Tipologia di spese consentite:

– spese in conto capitale solo  di somma urgenza

 

Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

Gli Enti “possono impegnare solo “… lavori pubblici di somma urgenza…”.
Tipologia di spese consentite:

– interventi di somma urgenza

 

Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

Gli Enti “possono impegnare “…  altri interventi di somma urgenza”.

 

Limite di impegno delle spese “per dodicesimi”  Art. 163, c.5, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

“Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato..”

 

Spese escluse dal limite di  impegno per “dodicesimi” Art. 163, c.5, Tuel, D.Lgs. 267/00.

 

Vedasi anche punto 8, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

Sono escluse dal limite di impegno per dodicesimi di cui all’art. 163, c.5, Tuel, le seguenti spese:
a) quelle tassativamente regolate dalla legge;
b) quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

 

Consentiti i rimborsi di spese in c/capitale Punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11. “I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.”

 

Gestione residui esclusa dal limite di  impegno per “dodicesimi” Punto 8.6, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11. “8.6 La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.”

 

Esclusi dal limite di impegno per dodicesimi gli impegni assunti negli anni precedenti e imputati all’esercizio Punto 8.8, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11. “8.8 … Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.”

 

Codifica SIOPE specifica per le spese escluse dal limite di  impegno per “dodicesimi” Art. 163, c.6, Tuel, D.Lgs. 267/00 “I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i-bis)” del Tuel.

 

Variazioni di bilancio consentite durante l’esercizio provvisorio Art. 163, c.7, Tuel, D.Lgs. 267/00 “Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”

 

Riferimento agli stanziamenti di PEG, variazioni di PEG, variazioni di entrate Punto 8.13, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11. “8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente….
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.
Tali variazioni:
Ø sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
Ø possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni esigibili nell’esercizio successivo.”
Utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione Art. 175, c.5 bis, Tuel, D.Lgs. 267/00

 

Vedasi anche punto 8.11, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

 

“5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva … le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies…”

 

Utilizzo quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente Art. 187, c.3 e 3-quinquies, Tuel, D.Lgs. 267/00 “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”

 

Utilizzo fondo di riserva Punto 8.12, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11. “8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.”
Presenza di disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente Art. 188, c.1 ter, Tuel, D.Lgs. 267/00 “1-ter. A seguito dell’eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell’ambito delle attività previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell’approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall’art. 163, comma 3. “

 

Eventuale riaccertamento ordinario dei residui, durante l’esercizio provvisorio Punto 8.10, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11. “8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.”

N.B. Con l’inizio dell’anno 2020 sono stati introdotte molte semplificazioni del servizio di tesoreria e, di fatto, il Tesoriete dell’Ente non svolge più il ruolo di controllore esterno di legittimità dei pagamenti, ma diventa un semplice cassiere.

La prima semplificazione è stata introdotta dall’art. 57, c.2 quater, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, (GU n.301 del 24-12-2019), che abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, con effetto dal 1 gennaio 2020.

La seconda semplificazione, introdotta dall’art. 57, c.2 quater, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, concerne l’abrogazione della presentazione in sede di rendiconto annuale degli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa (abrogato il comma 2, dell’articolo 226, let.a) del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
La terza semplificazione consiste, di fatto, in alcune precisazioni di adempimenti perlopiù operativi collegati alle prime due semplificazioni ed è stata introdotta dall’art. 52 del DL 14/8/20, n. 104, abroga l’art. 163, commi 4 e 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e modifica l’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Nel caso di esercizio provvisorio non sono consentite assunzioni di personale in quanto non rientrano, stricto sensu, nelle tipologie di spesa elencate dall’art. 165, comma 5, del Tuel: “le due fattispecie in parola [esercizio provvisorio e gestione provvisoria] differiscono sotto lo stretto profilo disciplinare, consentendo il legislatore maggiori facoltà di gestione laddove si versi in esercizio provvisorio rispetto a quanto previsto per la gestione provvisoria.
Nello specifico caso, infatti, dell’“esercizio provvisorio” … gli enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. art. 163, comma 3, TUEL).
Il comma 5 individua, poi, ulteriori limiti, imponendo che gli enti possano impegnare mensilmente, per ciascun programma riferito alle spese di cui al precedente comma 3, importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente (unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti), ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.
… Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del più volte richiamato limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame [spesa per assunzioni di personale], non essendo la stessa riconducibile”. 
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. 28 del 25/3/20.

Non è consentito il riconoscimento ddi debiti fuori bilancio durante l’esercizio provvisorio. Vedasi Corte dei conti per le Marche, delib. n.55/2020.

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