Le reimputazioni contabili

Tutto ha origine dalla regola generale che occorre seguire nelle rilevazioni contabili come declinata dal Principio generale o postulato n. 16 contenuto nell’allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:

19 Dicembre 2019
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Le regole generali

Tutto ha origine dalla regola generale che occorre seguire nelle rilevazioni contabili come declinata dal Principio generale o postulato n. 16 contenuto nell’allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:

“16. Principio della competenza finanziaria:
…Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza….”

Il medesimo principio è ribatito in numerose altre norme e principi, fra cui l’art. 183, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone, con riguardo agli impegni delle spese:

“5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza… Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica….”

Per quanto concerne invece la fase dell’accertamento delle entrate il paragrafo 16, dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica:

“L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.”

A riguardo il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 3.1, dispone:

“L’accertamento … si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale … si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.”

La reimputazione delle spese e la rilevazione del fondo pluriennale vincolato – FPV

Ferma restando la sostanziale diversità tra:
1) la registrazione contabile e
2) l’imputazione contabile,
per le quali occorre fare riferimento al postulato n. 16 (paragrafo 16, dell’allegato n. 1 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118), secondo il quale “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”, si pone qui all’attenzione il caso di un riallineamento temporale della scadenza originariamente prevista.

La reimputazione degli impegni di spesa deriva, infatti, dalla necessità di riallineare una precedente imputazione ad un determinato esercizio, ad un esercizio successivo, seguendo un trascinamento in avanti dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica sottostante.

La regola delle reimputazioni trova normalmente applicazione nell’ambito del procedimento di riaccertamento dei residui, che viene effettuato in sede di redazione del rendiconto e, precisamente, del conto del bilancio.

L‘art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, stabilisce le procedure:

“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.
La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente…”

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 5.3.15.3.11, evidenzia il caso in assoluto più frequente: “L’impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall’avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l’ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni.”

Si ricorda che le reimputazioni sono effettuate con:

a) delibera di variazione di bilancio della Giunta, in sede di riaccertamento ordinario dei residui (punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e art. 3, comma 4 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118);

b) determina di variazione di bilancio del Responsabile del servizio finanziario in caso di variazioni di esigibilità della spesa, escluse quelle effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 (art. 175, comma 5 quater, let. e bis, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Per approfondimenti sulle modalità di reimputazione delle spese vedai sil punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Le variazioni di bilancio ai fini delle reimputazioni sono possibili anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Vedasi l’art. 163, comma 7 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

La reimputazione delle entrate

Le reimputazioni delle entrate costituiscono un caso assai raro e comunque non si applica il fondo pluriennale vincolato (FPV).

Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, affronta il tema correlato dell’inesigibilità o della difficile esazione delle entrate:

“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale …”

Un esempio di reimputazione di una entrata riguarda una rateizzazione concessa con un atto amministrativo motivato.

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