L’art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, prevede che il Consiglio dell’Ente approvi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una razionalizzazione perodica delle società partecipate con un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Le partecipazioni si riferiscono a società (SpA, srl, aziende speciali) poichè il citato D. Lgs. 175 concerne le società a partecipazione pubblica.
La delibera di ricognizione riguarda tutte le partecipazioni possedute, anche quelle minime e va approvata anche se l’Ente non possiede società (cioè anche se negativa).
Il punto centrale delle revisioni consiste nell’individuazione delle società partecipate da alienare o porre in liquidazione poichè non possono più essere mantenute secondo le nuove disposizioni del D. Lgs. 175/16.
In caso di inadempienza scattano due sanzioni:
1) se non è approvata entro il 30/9/17 la delibera consiliare di ricognizione straorinaria di tutte le partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/16, il Comune – socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile (art. 24, comma 5, del D. Lgs. 175/16).
L’art. 1, comma 723, della L. 145/2018 ha tuttavia introdotto una deroga:
“723. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.”.
La Corte dei conti, Sez. della Lombardia, delib. n.94/2021 precisa quanto segue:
“In caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma dell’art. 24 comma 5, D.Lgs. 175/2016, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”….
Come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, “l’iter che deve essere percorso a valle dell’accertamento da parte dell’Amministrazione partecipante dell’assenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in una società appare, dunque, interamente e inderogabilmente definito a livello legislativo, non residuando, conseguentemente, come adombrato dall’Amministrazione istante alcun margine per procedure alternative a quelle ora richiamate. Ove, infatti, non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri soci e la società non abbia le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, residua l’obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviandone la liquidazione” (Sez. reg. controllo Abruzzo n. 179/2019/PAR)….
La cogenza di tale percorso è, peraltro, rafforzata dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 723, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha aggiunto all’art. 24 del d.lgs. 175/2016 il comma 5 bis, a norma del quale “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione”.”.
2) La mancata adozione entro il 31 dicembre di ogni anno, della delibera consiliare di ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 175/16, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Inoltre il Comune – socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società (art. 20, comma 7, del D. Lgs. 175/16).
Corte dei conti della Basilicata, con la sentenza n.51/2021 ha confermato la sanzione in considerazione della chiarezza della normativa che ne prevede la comminazione anche per il solo mancato invio alla Corte.
Vedasi anche Corte dei Conti, Sez. Giur. Liguria, sent. n. 188/2021.
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