Si ricorda come a partire dal rendiconto dell’anno 2011, gli enti locali devono allegare, secondo lo schema tipo del DM 23/01/2012, il prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo. Inoltre, l’allegato modello obbligatorio delle spese di rappresentanza inserite nel rendiconto della gestione, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l’elenco è pubblicato nel sito internet dell’ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell’ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di revisione economico finanziario.
Le indicazioni di principio dei giudici contabili
La Sezione della Lombardia evidenzia come nell’attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica. In quanto alla natura della spesa di rappresentanza, si osserva come essa si identifichi quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. Qualsiasi altra utilizzazione di spesa non conforme alle citate finalità conduce all’illegittimità della stessa.
Con due deliberazioni la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazioni del 26/09/2018 n.243 e n.244) ha indicato spese non rientranti nei ristretti ambiti di legittimità.
Spese per gemellaggi
L’ente locale ha indicato diverse spese sostenute per l’organizzazione ed attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, precisando che pur se tali spese possano essere ammissibili in astratto, tuttavia, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate: dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali; dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito; dalla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata; dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
In merito alle spese segnalate nel prospetto dell’ente locale, si evidenziano profili di criticità in quanto, le spese sostenute, finiscono per essere indirizzate a promuovere la partecipazione alle iniziative di gemellaggio di singole specifiche associazioni culturali/private facendo venir meno la stretta connessione con il fine istituzionale da perseguire, nonché un possibile contrasto con il principio di imparzialità ex art. 97 Cost.
Rimborso spese viaggio a Bruxelles
Altra posta giudicata illegittima riguarda il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti il gruppo di lavoro su un progetto comunitario, per assistere ad una riunione della sezione “Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione” (TEN) del Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea. In sede di deduzione richieste dal Collegio contabile, l’amministrazione ha rappresentato che le citate spese erano finalizzate a raccogliere utili informazioni mediante la partecipazione del gruppo tecnico. Secondo il Collegio contabile la finalità perseguita dall’Amministrazione comunale, infatti, appare assolutamente distonica rispetto a quelle che dovrebbero caratterizzare qualsivoglia spesa di rappresentanza, in quanto la mera partecipazione – ovvero l’assistere ai lavori di una sezione del Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea – di alcuni organizzatori di un progetto sostenuto dall’Amministrazione comunale non appare ex se neppure astrattamente idonea a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno, nonché direttamente inerenti ai fini istituzionali di quest’ultimo.
Notiziario comunale
Altra voce di spese non considerata pertinente alle finalità della normativa, riguarda quella della spesa sostenuta dall’ente locale per la redazione e distribuzione di n.3 notiziari alla cittadinanza per informarla sulle attività, sulle manifestazioni e sui servizi erogati dall’Amministrazione. Precisa il Comune come il notiziario sia stato realizzato dal Comune senza oneri per l’ente, mentre la spesa si riferisce alla sola distribuzione dei notiziari. Precisa l’ente locale che i contenuti del notiziario comunale, visionabile e scaricabile comunque anche dal sito internet comunale, in sintesi sono i seguenti: informazioni alla popolazione riguardo alle nuove iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale, aggiornamento sullo stato di fatto di iniziative già approvate (come ad es. la variante al PGT), pubblicizzazione dei nuovi orari di alcuni servizi.
Il Collegio contabile precisa come tale tipologia di spese, inerenti alla distribuzione di un notiziario comunale, non possono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in quanto con le stesse si mira ad informare i propri cittadini e non ad accrescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno. Inoltre, pur rientrando tra i compiti di un ente comunale quello di curare la comunicazione istituzionale dell’ente medesimo, detta attività va delimitata alla comunicazione avente natura informativa e ricognitiva dell’attività amministrativa, non prevedendo, invero, la costituzione di una testata giornalistica e di una linea editoriale. Conclude, pertanto, il Collegio contabile come tali spese non sono da considerarsi conformi a legge.
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