Una volta risolto la questione dell’ammissibilità del ricorso, a dire del Collegio amministrativo di appello, la si sposta nel merito al fine di verificare se,
le spese legali per i contenziosi pendenti attengono o meno, quali elementi accessori al debito principale, ai fatti o agli atti di gestione (oggetto dei giudizi) verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione di dissesto, quando la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali sia stata pubblicata successivamente alla dichiarazione di dissesto. In questi casi l’
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 ha stabilito che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. Tale norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2,
D.L. n.80 del 2004 (convertito con L. n. 140 del 2004) che prevede che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e
254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”. Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2020, la disposizione legislativa è stata interpretata nel senso che <<rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto>>. In linea di continuità con la detta interpretazione si pone la successiva decisione dell’Adunanza plenaria n. 1/2022. La sentenza sottolinea come
la gestione separata produca effetti positivi soltanto se, tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente, possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Se ciò non fosse vero, allora se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal medesimo, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza”. Inoltre, se si trascurasse di considerare la natura accessoria del credito per spese processuali, si incorrerebbe nell’anomalia segnalata dalla difesa del Comune, in quanto si avrebbe che un unico titolo sarebbe di competenza dell’ente locale per le spese legali e di competenza dell’OSL per la sorte del capitale. Pertanto,
qualora il credito principale oggetto di contenzioso, pure inerente a fatti o atti di gestione precedenti lo stato di dissesto, sia estraneo alla gestione separata perché non rientrante tra quelli da ammettere allo stato passivo, la stessa sorte spetterebbe al credito accessorio per spese legali liquidato con la medesima sentenza.
In definitiva, per il collegio amministrativo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullata la deliberazione dell’OSL rientrando nella competenza di quest’ultimo, i crediti per spese legali determinati con provvedimenti giurisdizionali pubblicati dopo il 31 dicembre dell’anno precedente al bilancio riequilibrato.
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