Le spese economali costituiscono una deroga o un’eccezione rispetto all’ordinaria programmazione degli acquisti e sono tese, in linea generale, a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, riguardanti le attrezzature e il materiale di consumo: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 89/2023, depositata lo scorso 30 ottobre.
Il ricorso alle spese economali trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio si sostanzia nella necessità di consentire alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare, con immediatezza, gli acquisti indispensabili ed indifferibili per il normale funzionamento degli uffici, considerato che l’ordinaria e diversa gestione di tali acquisti verrebbe a determinare ostacoli al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e pertanto, le spese economali debbono occupare uno spazio residuale e minimale (Corte dei conti, sez. giur. Liguria, sent. n. 71/2022).
Orbene, se, da un lato, tali tipologie di spese non possono sostituirsi alle ordinarie modalità di acquisizione di beni e servizi, di converso, esse possono eccezionalmente ritenersi ammissibili, ove siano caratterizzate da modico valore, da urgenza e quando, in tale contesto, il ricorso ad una diversa modalità di reperimento di attrezzature e di materiali verrebbe a determinare un aggravamento del procedimento di acquisizione, con riflessi negativi sull’efficienza, efficacia e speditezza dell’azione amministrativa.
Deve sottolinearsi, altresì, che, ai fini della loro ammissibilità, tali spese, oltre che essere congrue rispetto alle finalità istituzionale dell’Ente di riferimento, debbono anche essere previste nel relativo regolamento di contabilità e/o nel regolamento di economato. Peraltro, laddove tali regolamenti si discostino dai suddetti fondamentali principi normativi e giurisprudenziali in materia di gestione economale, essi sono suscettibili di disapplicazione da parte del Giudice contabile, ai fini della decisione sulla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione. Conseguentemente, come evidenziato dai giudici marchigiani, sono ammissibili, ad esempio, le spese per l’acquisto di quotidiani, visto che non sono programmabili, dovendo rapportarsi alle diverse e sporadiche esigenze informative, e le spese urgenti per il lavaggio delle autovetture della P.A.; restano escluse, invece, quelle spese per il lavaggio ordinario delle autovetture della P.A. e per il pagamento della relativa tassa di circolazione, essendo spese programmabili periodicamente.
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