di M. Bellesia
Le funzioni dell’Organo di revisione sono molteplici e sostanzialmente riconducibili alle seguenti tipologie (vedasi art. 239 del Tuel):
– attività di collaborazione con il Consiglio dell’Ente
– resa di pareri su determinati atti, documenti e proposte di deliberazioni consiliari (elenco indicato nel comma 1, dell’art. 239 del Tuel);
– vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente
– relazione sul rendiconto annuale (art. 227, Tuel)
– relazione sul bilancio consolidato (art. 233 bis, Tuel)
– referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione
– denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità
– verifiche di cassa (art. 223, Tuel).
Si sintetizzano qui di seguito le principali fattispecie.
Parere sugli schemi del bilancio di previsione approvati dalla Giunta e sottoposti all’approvazione del Consiglio
Lo schema di bilancio, approvato dalla Giunta, va trasmesso all’Organo di revisione che ha a disposizione un termine di tempo fissato dal regolamento di contabilità per esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione prescritto dall’art. 239, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’art. 11, comma 3, let. h, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, indica “relazione” al posto di “parere”.
L’All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 9.3 precisa che “Il bilancio comprende… i seguenti allegati:…n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio” (Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015).
Pertanto, essendo la relazione dell’Organo di revisione formalmente un allegato del bilancio, essa va trasmessa ai consiglieri assieme agli schemi di bilancio.
N.B. Non è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione sul DUP (e sulla revisione del DUP) che la Giunta presenta al Consiglio
(Vedasi All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2 e punto 8; rinvio al regolamento di contabilità per la disciplina; DL 113/16, conv. nella L.160/16, art.9 bis, c.1).
Questionario sul bilancio di previsione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
L’Organo di revisione invia annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione specifica sul bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Parere sulla proposta di delibera della verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel
Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Parere sulla proposta di delibera di assestamento del bilancio ex art. 175, comma 8, del Tuel
Sull’assestamento del bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vigilanza sugli equilibri di bilancio dell’Ente e degli organismi esterni (società partecipate, fondazioni, istituzioni ecc.)
L’art. 147 quinquies del Tuel (Controllo sugli equilibri finanziari) “1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità….. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”.
Referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione e denuncie agli organi giurisdizionali
Il Ragioniere, se vi sono situazioni o fatti tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, effettua le segnalazione ex art. 153, c.6, entro 7 gg, al Sindaco, Consiglio, Segretario, Organo di revisione e alla Corte dei Conti.
L’Organo di revisione produce un referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione e provvede a denunciare ai competenti organi giurisdizionali le ipotesi di responsabilità (art. 239, comma 1, let. e, del Tuel).
Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’art. 193 Tuel, entro 30 gg dal ricevimento della segnalazione (art. 153, c.6, Tuel)
Pareri sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei dirigenti
Sulle variazioni di bilancio di competenza consiliare l’organo di revisione fornisce obbligatoriamente un parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letteralmente l’art. 239 dispone: ” 1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:…b) pareri… in materia di:… variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio…”.
Asseverazione del prospetto debiti/crediti tra Ente e proprie società partecipate
Fra gli allegati obbligatori del rendiconto vi è anche il prospetto debiti/crediti tra Ente e società/organismi partecipati, debitamente asseverato dai rispettivi organi interni di controllo.
La verifica dei debiti/crediti reciproci fu introdotta dall’art. 6, comma 4, del DL 6/7/12, n. 95, convertito nella L.7/8/12, n. 135 (spending review), che obbligò gli enti locali a redigere annualmente un prospetto contenente i debiti ed i crediti reciproci tra Ente e proprie società partecipate.
Con l’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il D. Lgs. 23/6/11, n. 118, la suddetta norma è stata abrogata e inserita fra i componenti obbligatori della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, ai sensi dell’art. 11, c.6, D.lgs. 118/11.
L’art. 11, c.6, D.lgs. 118/11, dispone che “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate… asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie….”
Parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e di transazioni.
I provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Parere su proposte di transazioni
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione di transazioni.
La transazione su un decreto ingiuntivo esecutivo presuppone il riconoscimento del debito fuori bilancio (Corte dei Conti, sez, reg. di controllo della Puglia, delib. 25/1/19, n. 2).
Vedasi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 85 del 12 settembre 2017.
Parere sulla proposta di delibera di approvazione del bilancio consolidato ex art. 233 bis del Tuel
L’obbligo della relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di delibera consiliare di approvazione dl bilancio consolidato è previsto dall’art. 239, c.1, let.d-bis, Tuel.
I termini sono previsti dal regolamento di contabilità “e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo” (art. 239, c.1, let.d-bis, Tuel).
Vedasi anche l’art. 11 bis del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 18 del 22/7/19, ha approvato le Linee guida per la relazione dei revisioni sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2018.
Pareri, relazioni e verifiche
Parere sulla proposta di delibera di Giunta di riaccertamento dei residui
L’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 prevede che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi “sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente…” .
Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica che “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”.
Parere sugli schemi del rendiconto ex art. 227 del Tuel, approvati dalla Giunta e sottoposti all’approvazione del Consiglio
La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e lo schema di rendiconto sono messi a disposizione dell’organo di revisione per la relazione prescritta dall’art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei tempi previsti dal regolamento di contabilità, comunque non inferiori a venti giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo.
La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’art. 11, commi 8 e 9, e contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Verifiche di cassa e di tesoreria, ex art. 223 del Tuel
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. f, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve effettuare verifiche di cassa e di tesoreria trimestrali, come prescritto dall’articolo 223 del Tuel.
Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.
Verifiche degli agenti contabili, ex art. 223 del Tuel
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. f, dell’art. 223 e dell’art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve effettuare verifiche sulla gestione degli agenti contabili.
Parere sulla proposta di delibera di approvazione o modifica del regolamento di contabilità
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di modifica del regolamento di contabilità.
Parere sulle proposte di delibera di approvazione o modifica del regolamento di economato, provveditorato e patrimonio
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di modifica del regolamento di economato-provveditorato, patrimonio.
Parere sull’applicazione dei tributi locali
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti l’applicazione dei tributi locali.
Parere sulle modalità di gestione dei servizi pubblici
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti le modalità di gestione dei servizi pubblici che fanno capo all’ente locale.
Parere sulla costituzione o partecipazione a organismi esterni
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti le modalità di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.
Per quanto concerne la definizione di organismi esterni si veda l’art. 1, comma 2, let. b), del D. Lgs. 118/2011 e al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Parere sulle proposte dei delibere di ricorso all’indebitamento e strumenti di finanza innovativa
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punti 4 e 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti il ricorso all’indebitamento (se non già ricomprese nel bilancio preventivo e nel DUP), nonchè sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.
Parere sulla contrattazione integrativa decentrata
L’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri siano effettuati dai revisori dei conti dell’Ente. Vedasi anch la Circ. MEF 20/2017.
Parere sulla proposta di ricognizione delle partecipazioni
Anche se non espressamente citato dal Tuel, sulla delibera di razionalizzazione perodica delle partecipazioni le interpretazioni prevalenti della Corte dei Conti propendono per l’acquisizione del parere dell’Organo di revisione (Corte dei Conti, sezione dell’Emilia Romagna, delib. 3/2018).
Questionario sul rendiconto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
L’Organo di revisione invia annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione specifica sul rendiconto, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Certificazione della relazione di fine mandato
La Relazione di fine mandato va redatta non oltre il 60° giorno dalla data di scadenza del mandato, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 6/9/11, n. 149 e art. 11 D.L. 16/14, conv. L.68/14.
Vedasi anche il DPCM 26.04.13 (G.U. 124/13) schema tipo.
E’ prevista una certificazione dell’Organo di revisione (art. 4 bis D. Lgs. 149/11, modificato dal D.Lgs. 174/12).
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