Le tipologie delle spese di rappresentanza e gli obblighi conseguenti (ultima parte)

14 Giugno 2024
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ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone:
1) ogni anno, è allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000, un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio di riferimento;
2) l’elenco delle spese di rappresentanza è inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto;
3) l’elenco delle spese di rappresentanza è pubblicato sul sito web dell’Ente, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto.
Lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali è stato approvato dal D.M. 23 gennaio 2012 Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2012, n. 28.
Il suddetto prospetto deve essere sottoscritto dal Segretario, dal Responsabile del servizio finanziario e dall’Organo di revisione dell’Ente (art. 3, D.M. 23 gennaio 2012).
In merito alla sottoscrizione dell’Organo di revisione il D.M. 23 gennaio 2012 esplicita che occorre la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.

I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, con la sent. 16529 del 2017, è intervenuta in tema di spese di rappresentanza e peculato.
Vi sono due punti della sentenza significativi per la specifica responsabilità in capo al Responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del D. Lgs. 267/00; si citano i due punti poichè possano giocare a favore del Ragioniere quando non si trova ad essere contemporaneamente funzionario responsabile del procedimento di spesa: “non vi è alcuna indicazione certa in atti della affermata facoltà del Responsabile finanziario di esaminare approfonditamente i titoli di pagamento e di bloccarne effettivamente l’esecutività se ritenuti in qualche modo illegittimi”, ” … e, dall’altro, che le determine di spesa, con le quali le somme venivano destinate a determinati scopi, e la relativa liquidazione erano stati adottati con una unico atto, con ciò rendendo il possibile controllo di un terzo praticamente impossibile.”.
Le eventuali fattispecie di responsabilità debbono comunque essere considerate caso per caso, come dimostra l’ampia giurisprudenza in materia.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

L’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che è allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000, un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio di riferimento; tale elenco è inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto (oltre a essere pubblicato sul sito web dell’Ente).

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