Le verifiche dei giudici contabili sulla regolarità dell’affidamento di incarichi esterni ed il possibile danno erariale

9 Ottobre 2018
Modifica zoom
100%
Interessante istruttoria compiuta dai giudici contabili per la verifica di incarichi esterni di collaborazione e, nonostante le risposte fornite dall’ente locale oggetto di controllo, sono state riscontrate anomalie sulla corretta procedura seguita dall’ente, tanto da coinvolgere anche la Procura della Corte dei conti.

 

L’incarico e le richieste istruttorie

A seguito dell’affidamento di un incarico esterno di veterinario consulente per il benessere animale per un monte ore complessivo di 590 (295 all’anno) ed una spesa complessiva di euro 36.709,80, il magistrato istruttore richiedeva la seguente documentazione e motivazione a supporto.

  • richiesta di conoscere se erano stati effettuati approfondimenti istruttori per la ricerca di professionalità interne in grado di svolgere l’incarico. L’ente ha riscontrato le comunicazioni inviate ai dipendenti sul possesso del requisito e la professionalità richiesta;
  • sussistenza dei requisiti di eccezionalità, straordinarietà e durata temporanea dell’incarico, nonché rispetto del principio di rotazione. L’ente ha evidenziato come la consulenza veterinaria, necessaria per garantire cure sanitarie adeguate agli animali ospitati, non può essere considerata un servizio eccezionale e/o straordinario o transitorio, ma si configura come un servizio essenziale che deve essere caratterizzato dalla necessaria continuità, al fine di tutelare e garantire nel miglior modo possibile il benessere degli animali. Inoltre, essendo la scelta effettuata a seguito di specifico avviso pubblico non era necessaria assicurare il principio di rotazione essendo stata scelto il candidato che aveva ottenuto il punteggio più elevato;
  • rispetto dei limiti di spesa di cui al D.L. n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010, art. 6 co.7. Il Comune ha richiamato il parere del collegio dei revisori dei conti in cui si dà atto del rispetto del limite;
  • accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 2 D.L. n. 78/2009. L’ente ha indicato la compatibilità con le risorse finanziarie stabilite nel bilancio di previsione;
  • adozione del Piano della Performance ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 co. 5 D.lgs n. 150/2009. Il Comune ha risposto che il piano della performance risulta integrato nel piano esecutivo di gestione 2017, che, fra i suoi obiettivi, promuove una cultura del rispetto che riconosce gli animali quali soggetti di diritti e prevede azioni di tutela e miglioramento del benessere animale;
  • inserimento dell’atto di spesa nel programma annuale degli incarichi ex art. 3, co. 55, l. 244/2007 e alla coerenza con il medesimo. Il Comune ha riferito che l’obiettivo strategico di realizzare azioni e scelte volte a migliorare e tutelare il benessere animale è previsto dal Documento unico di programmazione
  • pubblicazione della consulenza sul sito web. Il Comune ha richiamato l’avvenuta pubblicazione della ricerca del professionista sulla pagina “concorsi” del suo sito web, senza nulla riferire in merito alla successiva pubblicazione della consulenza conferita sul sito istituzionale.

Per il magistrato contabile i rilievi non sono stati superati, chiedendo al Presidente della Sezione la convocazione dell’adunanza per l’esame collegiale della questione.

Le indicazioni del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 12/09/2018 n.100 evidenzia in via preliminare come, il ricorso ad incarichi di collaborazione, sono specificamente enucleati dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 tesa ad un contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Ricorda il Collegio contabile, in merito agli incarichi di collaborazione affidati nel caso di specie, come il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale […]”. L’entrata in vigore del divieto è stata, tuttavia, posticipata dall’art. 22 comma 8 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, “a decorrere dal 1° gennaio 2019″ e, pertanto, fino a tale data, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto degli altri parametri normativi, possono ancora ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Nel caso esaminato dal magistrato istruttore sono emerse diverse criticità.

  • l’esigenza che l’Ente mostra di soddisfare mediante il conferimento di tale incarico appare priva dei caratteri di eccezionalità e temporaneità, che devono necessariamente connotare il ricorso a risorse esterne all’amministrazione. Inoltre, tali caratteri di eccezionalità e temporaneità devono sussistere non solo con riferimento a forme di collaborazione occasionale, ma anche in relazione a incarichi di collaborazione a carattere continuativo e coordinato. Nel caso di specie l’ente ha mostrato, con il citato affidamento dell’incarico, l’esigenza di avere una risorsa preposta al controllo del benessere animale in modo continuativo quindi al di fuori di una funzione eccezionale o temporanea, ma mostrando un compito strutturalmente appartenente all’ente. In conclusione, in considerazione della delega di funzioni ricevute dalla Regione, il ricorso continuativo allo strumento dell’incarico professionale rischia di tradursi in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale;
  • risultano violati il divieto di rinnovo del medesimo contratto ed il principio di rotazione, in quanto il rilievo attribuito in sede di attribuzione dell’incarico, all’esperienza precedentemente maturata, hanno determinato il costante affidamento dell’incarico al medesimo professionista dal 2014 ad oggi;
  • avuto riguardo alla programmazione e gestione della spesa, alla luce dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata ed, in particolare, dell’art. 183, co. 5, T.U.E.L., il quale, al fine di assicurare la copertura delle spese nascenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, anche nel caso in cui debbano essere pagate in esercizi successivi, prevede che l’obbligazione sia registrata nelle scritture contabili al momento del suo perfezionamento, con imputazione all’esercizio di effettiva scadenza. Nel caso di specie, il contratto con il professionista contiene una clausola che subordina la “validità”(rectius efficacia) del contratto all’integrazione degli impegni finanziari da parte dell’Ente, allontanandosi dai principi armonizzati. Anzi, secondo il Collegio contabile, tale modo di operare in ordine alla disponibilità delle risorse da impegnare per l’incarico determina incertezza in ordine all’effettivo conseguimento di una prestazione, che il Comune stesso ha ritenuto necessaria per il perseguimento di un obiettivo strategico.

Conclusioni

Il Collegio contabile conclude non solo con le sopra indicate criticità, ma dispone anche l’invio alla Procura per le valutazioni di competenza in ordine ai rilievi formulati, con obbligo da parte dell’ente di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla legge e di dare tempestivo riscontro alla Sezione delle iniziative assunte.

 

 

Consigliamo il CORSO:

Le “nuove” collaborazioni autonome nella Pubblica Amministrazione: dal conferimento alla liquidazione dei compensi

Decreti “Madia”, Jobs Act autonomi e Anagrafe delle Prestazioni

a cura di Alessandro Cairo

SCOPRI IL PROGRAMMA

 

 

 

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento