Legge di Bilancio 2024 e altri provvedimenti normativi: tutte le novità per le entrate locali

29 Gennaio 2024
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La legge n. 213 del 30/12/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto diverse novità sul fronte della fiscalità locale, di seguito riportiamo sinteticamente quelle relative alle entrate locali

Relativamente all’IMU si segnalano le seguenti novità:
Norma interpretativa sull’IMU immobili enti non commerciali concessi in comodato: il comma 71 introduce una norma interpretativa (avente quindi efficacia retroattiva) chiarendo che gli immobili degli enti non commerciali sono esenti dall’IMU anche in assenza di utilizzo concreto, se strumentali alle destinazioni previste dalla norma agevolativa, e anche in caso di concessione in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente proprietario. In particolare, il legislatore interviene su una questione spesso oggetto di contenzioso, ovvero sull’utilizzo “diretto” degli immobili posseduti dagli enti non commerciali, rientranti nella previsione agevolativa, avendo la Cassazione più volte riconosciuto l’esonero in caso di comodato solo in limitatissime ipotesi e cioè nel caso di immobile utilizzato da un altro ente non commerciale “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente” (cfr. Cass. n. 34772/2022, n. 4935/2023 e n. 27761/2023). La norma interpretativa introdotta dalla legge di bilancio 2024 non appare tuttavia ricognitiva della giurisprudenza di legittimità perché introduce il concetto piuttosto vago di collegamento “funzionale”, in alternativa al collegamento “strumentale” sul quale si è più volte espressa la Cassazione.

Termini per invio delibere al MEF per i comuni in ritardo. Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali.

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Relativamente all’imposta di soggiorno si segnala la disposizione contenuta nel comma 492 che, nell’ambito delle disposizioni riguardanti il Giubileo 2025, consente a tutti i Comuni che possono istituire l’imposta di soggiorno (Comuni capoluogo di provincia, Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, nonché le unioni di Comuni) di incrementare, nel limite di 2 euro, l’ammontare dell’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Anche il contributo di soggiorno in vigore presso i Comuni di Roma Capitale e Venezia può essere incrementato della stessa misura di 2 euro oltre l’attuale limite massimo che in questi casi è di 10 euro. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Inoltre, il comma 493, quale disposizione a regime, contiene un’esplicita inclusione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra i servizi finanziabili con il gettito dell’imposta e del contributo di soggiorno.

Per quanto riguarda l’addizionale comunale Irpef occorre fare riferimento al d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 (attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, di cui alla delega fiscale) che riduce da quattro a tre gli scaglioni delle aliquote dell’Irpef. In via transitoria, il decreto fissa al 15 aprile 2024 (in deroga al termine ordinariamente fissato) il termine per l’adozione delle delibere comunali, consentendo ai comuni di effettuare diverse opzioni: 1) rideliberare tenendo conto dei nuovi scaglioni, per il solo 2024; 2) variare le proprie aliquote per scaglioni, mantenendo gli scaglioni 2023; 3) non fare assolutamente nulla, e quindi confermare implicitamente quanto vigeva nel 2023.

In merito alla riscossione coattiva, il comma 100 prevede una nuova cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore. A tal fine, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

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